COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 132 del 06/02/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 13/01/2002 – Reclamo GARA DEL 13/01/2002 CECCANO – REAL CASSINO
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 132 del 06/02/2002 – pubbl. su www.interregionale.com
Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 13/01/2002 – Reclamo
GARA DEL 13/01/2002 CECCANO - REAL CASSINO
Il Giudice Sportivo,
- visto il provvedimento in data 25 12002 con il quale la Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale trasmetteva a questo Giudice Sportivo gli atti relativi al reclamo proposto dalla società Real Cassino avverso la posizione irregolare del calciatore Lagordi Samuele (tesserato Ceccano)
- rilevato che, ai sensi dell'art. 24 comma 3 let. b) del C.G.S. il reclamo doveva essere preannunciato telegraficamente entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferiva e che le relative motivazioni andavano trasmesse nei 7 gg successivi;
- rilevato che la società Real Cassino non ha adempiuto a tali formalità e che detta omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art.29 comma 5 e 9 del C.G.S. P.Q.M.
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo
2) di addebitare sul conto della società Real Cassino la tassa di reclamo;
3) di trasmettere gli atti al Presidente del Comitato Interregionale per quanto di competenza in ordine al dedotto irregolare tesseramento del calciatore Lagordi Samuele ( tesserato Ceccano).