COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 135 del 13/02/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 06/01/2002 –Reclamo GARA DEL 06/01/2002 OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL – REAL CASSINO
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 135 del 13/02/2002 – pubbl. su www.interregionale.com
Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 06/01/2002 –Reclamo
GARA DEL 06/01/2002 OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL - REAL CASSINO
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. 116 del 09 12002;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S. Real Cassino e con il quale si deduce l' irregolare posizione del calciatore Muzzachi Christian (nato 3 21981 tesserato Ostia Mare) invocandosi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di
0-2 ;
- vista la nota in data 07 22002, con la quale l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale comunica che il calciatore Muzzachi Christian in data 14 92001 è stato tesserato dalla società Ostia Mare Lido Calcio;
- ritenuto pertanto che il calciatore ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui in oggetto;
P.Q.M.
- delibera;
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio Ostia Mare - Real Cassino
3-1;
3) di addebitare sul conto della società Real Cassino la tassa di reclamo.