COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 141 del 22.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE DELLA L.N.D. A CARICO DEL CALCIATORE SARCINELLA TONIO E DELLA SOCIETA’ U.S. CASARANO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 94 ter DELLE N.O.I.F. (nota n. 12/ec/CVE del 07.12.2001).

letto il deferimento, esaminati gli atti e la memoria di replica fatta pervenire dall’ U.S. Casarano, osserva: · la Commissione vertenze economiche della L.N.D. ha deferito Sarcinella Tonio e l’U.S. Casarano S.p.A. per violazione e dell’articolo 94 ter delle N.O.I.F. Infatti da un ricorso alla detta Commissione del Sarcinella è risultato che tra il calciatore e l’Associazione Amici Casarano Calcio era stato pattuito un compenso minimo di lire cinquantamilioni assai superiore al limite massimo previsto dalla citata norma delle N.O.I.F.; · tale pattuizione risulta da un atto denominato “Accordo per scrittura privata” sottoscritto in data 02.09.200 dall’allora procuratore generale del Casarano Fiorenzo Sarcinella e dal calciatore; · nella memoria di replica fatta pervenire dall’U.S. Casarano S.p.A., che è succeduto all’Associazione Amici Casarano Calcio, si contesta invece la capacità ad agire in nome della Società di tale Filograna Antonio che viene citato in altro atto prodotto dalla deferita. Ogni valutazione su tale atto (peraltro sottoscritto anch’esso dal procuratore generale Sarcinella Fiorenzo) è assorbita dall’esistenza dell’accordo per scrittura privata 02.09.2000 dove non compare il riferimento al Filograna. In tale data è pacifico, per ammissione della stessa U.S. Casarano, che il Sarcinella Fiorenzo fosse effettivamente il procuratore generale della squadra; · appare pertanto pienamente provata la responsabilità degli incolpati per la violazione loro ascritta. Stante l’entità della violazione (il compenso pattuito è superiore al doppio di quanto consentito) sanzione congrua appare quella della squalifica fino al 30.06.2002 per il calciatore Sarcinella Tonio e quello della multa di Euro 18.000,00 per l’U.S. Casarano S.p.A., P.Q.M. accoglie il deferimento ed infligge al calciatore Sarcinella Tonio la squalifica fino al 30.06.2002 ed all’U.S. Casarano S.p.A. l’ammenda di Euro 18.000,00.
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