COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 141 del 22.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE DELLA L.N.D. A CARICO DEL CALCIATORE SARCINELLA TONIO E DELLA SOCIETA’ U.S. CASARANO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 94 ter DELLE N.O.I.F. (nota n. 12/ec/CVE del 07.12.2001).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 141 del 22.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE DELLA L.N.D. A CARICO DEL CALCIATORE SARCINELLA TONIO E DELLA SOCIETA’ U.S. CASARANO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 94 ter DELLE N.O.I.F. (nota n. 12/ec/CVE del 07.12.2001). La Commissione Disciplinare, COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 154 del 15.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL TESSERATO DIDONE’ ORESTE E DELLA SOCIETA’ F.C. USMATE PER VIOLAZIONE ART. 12, COMMA 5 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 35, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n. 1900.9WP/ct/segr. dell’8.2.2002). La Commissione Disciplinare, · visti gli atti; · ascoltato per la Società deferita il sig. Sergio Merati il quale ha ribadito che nessuna segnalazione era pervenuta alla Società stessa dagli Uffici Federali sulla posizione del Didonè e che lo stesso, all’atto del trasferimento come calciatore alla F.C. Usmate, era stato esonerato dalla Società di provenienza dalle sue mansioni di tecnico; · rilevato che risulta accertato e non contestato che il Didonè sia stato tesserato per la stagione sportiva 2001/2002 per la Società U.S. Canzese in qualità di allenatore; · rilevato altresì che risulta accertato e non contestato che nel corso della stessa stagione sportiva 2001/2002 il Didonè sia stato trasferito dalla U.S. Canzese alla F.C. Usmate nella qualità di calciatore; · ritenuto che le Carte Federali non consentono agli allenatori dilettanti di richiedere il tesseramento quali calciatori se non per la stessa Società per la quale siano già tesserati quali tecnici; · considerato che il sig. Oreste Didonè nella stessa stagione sportiva risulta essere stato tesserato quale tecnico e calciatore per la U.S. Canzese e quale calciatore per la F.C. Usmate, ne deriva che lo stesso ha partecipato senza averne titolo alla gara Usmate-Atl. Elmas svoltasi in data 27 gennaio 2002; · dato atto che l’articolo 12, comma 5 del C.G.S. prevede la punizione sportiva della perdita della gara alla Società che faccia partecipare alla stessa calciatori che non abbiano titolo per prendervi parte; · ritenuto che il sig. Didonè va altresì sanzionato per aver partecipato alla gara in questione pur nella consapevolezza del suo irregolare tesseramento, P.Q.M. infligge alla U.S. Usmate la punizione sportiva della perdita della gara Usmate-Atl. Elmas svoltasi in data 27 gennaio 2002 con il punteggio di 0-2; infligge altresì la squalifica per due gare effettive al calciatore Oreste Didonè.
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