COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 150 del 13/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 13/01/2002 – Reclamo GARA DEL 13/01/2002 CASARANO S.P.A. – ALTAMURA S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 150 del 13/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com
Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 13/01/2002 – Reclamo
GARA DEL 13/01/2002 CASARANO S.P.A. - ALTAMURA S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 119 del 16 12002;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. Altamura con il quale si deduce l'irregolare posizione di undici calciatori tesserati dalla società Casarano e provenienti da Federazioni estere, invocandosi per l' effetto le sanzioni previste dal C.G.S.;
- vista la nota in data 11 32002 con la quale l' Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale comunica su richiesta di questo Giudice Sportivo che i calciatori stranieri che hanno preso parte alla gara di cui in epigrafe, sono regolarmente tesserati per la Società Casarano;
- ritenuto pertanto che i citati calciatori hanno regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara sopraindicata;
P.Q.M.
delibera;
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio Casarano - Altamura 1-0
3) di addebitare sul conto della società Altamura la tassa di reclamo.