COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 150 del 13/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 17/02/2002 – Reclamo GARA DEL 17/02/2002 LOCRI A.C. – CASTROVILLARI C.1921 SRL

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 150 del 13/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 17/02/2002 – Reclamo GARA DEL 17/02/2002 LOCRI A.C. - CASTROVILLARI C.1921 SRL Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 139 del 2022002; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio , dalla U.S. Castrovillari e con il quale si deduce che l' A.C. Locri , in virtù di sostituzioni di propri giocatori effettuate nel corso della gara avrebbe concluso la stessa con due soli calciatori Juniores, così contravvenendo alla normativa in vigore ed invocando, per l'effetto, la punizione sportiva della perdita della gara a carico della predetta società; - rilevato dagli atti ufficiali di gara che la società Locri , sulla base delle distinte consegnate al direttore di gara avrebbe schierato inizialmente in campo i sottoindicati calciatori Juniores: 1) n° 2 Martino Oreste ( nato il 2431982) 2) n° 3 Grassi Samuele ( nato il 16101981) 3) n° 4 Favasuli Francesco ( nato il 2481983) 4) n° 7 Carra Vincenzo (nato il 2181981) 5) n° 11 Scerbo Emiliano ( nato il 3131982); - rilevato altresì che la società A.C. Locri ha effettuato nel corso della gara le seguenti sostituzioni: al 13° del secondo tempo il n° 13 Tripodi Giuseppe (nato il 3031979) al posto del n° 2 Martino Oreste, al 45° del secondo tempo il n° 14 Spanò Antonio (nato il 711984) al posto del n° 7 Carra Vincenzo, al 47° del secondo tempo Berto Sandro (nato il 2431978) al posto del n° 4 Favasuli Francesco; - ritenuto che, come si evince dal certificato anagrafico e dalla nota inviata dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale in data 2722002, il calciatore Grassi Samuele è nato il 16101980 e non il 16101981 come erroneamente riportato in distinta; considerato pertanto che la società Locri , dal 47° del secondo tempo e sino al termine della gara, ha schierato in campo due soli calciatori Juniores (Spanò Antonio e Scerbo Emiliano), così contravvenendo all' obbligo previsto dall' art. 34 bis delle N.O.I.F. che impone l' impiego, sin dall' inizio della gara e per l' intera durata della stessa, almeno tre calciatori "giovani", uno dei quali nato dall' 111981, l'altro dall' 111982 e l' altro ancora nato dall' 111983; - rilevato che a tale condotta corrisponde la sanzione di cui all' art. 12 comma 5 let c) del C.G.S. P.Q.M. 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla società A.C. Locri la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; 3) di non addebitare la tassa di reclamo; 4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente del Comitato Interregionale per quanto di ulteriore competenza.
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