COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 150 del 13/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 24/02/2002 – Reclamo GARA DEL 24/02/2002 NUOVO TERZIGNO – COMPRENSORIO NOLA 1925
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 150 del 13/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com
Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 24/02/2002 – Reclamo
GARA DEL 24/02/2002 NUOVO TERZIGNO - COMPRENSORIO NOLA 1925
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto prevenire, a seguito di tempestivo preannuncio,dalla A. C. Nuovo Terzigno e con il quale si deduce l' irregolare posizione, per vizio di tesseramento, del calciatore D' Andrea Alessandro (tesserato Comprensorio Nola 1925), invocandosi la sanzione della perdita della gara in danno della A.C. Nola 1925;
- vista la nota in data 11 32002 con la quale l' Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale comunica, su richiesta di questo Giudice Sportivo, che il tesseramento del calciatore D' Andrea Alessandro deve ritenersi nullo a tutti gli effetti regolamentari perchè in contrasto con quanto previsto dal punto 5 del C.U. n° 69 del 21 62001;
- rilevato che alla gara di cui sopra risulta aver effettivamente partecipato il calciatore D' Andrea Alessandro , che in virtù del citato annullamento del tesseramento non ne aveva titolo;
- considerato che a tale condotta corrisponde a carico della società la sanzione prevista dall' art. 12 comma 5 lett. a ) del C.G.S. ;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo delibera:
1) di comminare a carico della società Comprensorio Nola la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.
2) di non addebitare la tassa di reclamo.