COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 150 del 13/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 17/02/2002 – Reclamo GARA DEL 17/02/2002 COMPRENSORIO NOLA 1925 – MATERASASSI
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 150 del 13/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com
Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 17/02/2002 – Reclamo
GARA DEL 17/02/2002 COMPRENSORIO NOLA 1925 - MATERASASSI
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto prevenire, a seguito di tempestivo preannuncio,dalla A.S. Materasassi e con il quale si deduce l' irregolare posizione, per vizio di tesseramento, dei calciatori D'Andrea Alessandro e Caliendo Francesco (tesserati Comprensorio Nola 1925), invocandosi la sanzione della perdita della gara in danno della A.C. Nola 1925;
- esaminate , altresì, le controdeduzioni formulate dalla società resistente;
- vista la nota in data 11 32002 con la quale l'Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale comunica , su richiesta di questo Giudice Sportivo, che il tesseramento del calciatore D'Andrea Alessandro deve ritenersi nullo a tutti gli effetti regolamentari perchè in contrasto con quanto previsto dal punto 5 del C.U. n° 69 del 21 62001, mentre deve ritenersi valido il tesseramento del calciatore Caliendo Francesco;
- rilevato che alla gara di cui sopra risulta aver effettivamente partecipato il calciatore D'Andrea Alessandro, che in virtù del citato annullamento del tesseramento non ne aveva titolo;
- considerato che a tale condotta corrisponde a carico della società la sanzione prevista dall'art. 12 comma 5 lett. a ) del C.G.S. ;
- ritenuto che tale ultima motivazione ha natura assorbente rispetto alle controdeduzioni fatte pervenire dalla società A.C. Nola
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo delibera:
1) di comminare a carico della società Comprensorio Nola la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.
2) di non addebitare la tassa di reclamo