COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 155 del 20/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 10/02/2002 – Reclamo GARA DEL 10/02/2002 BORGOMANERO – VOGHERA S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 155 del 20/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 10/02/2002 – Reclamo GARA DEL 10/02/2002 BORGOMANERO - VOGHERA S.R.L. Il Giudice Sportivo, - visto il provvedimento pubblicato con C.U. n° 135 del 1322002 con il quale si disponeva la sospensione in via cautelare, con decorrenza immediata del campo di gioco della società Borgomanero, da intendersi in questa sede integralmente richiamato; - visti i documenti ufficiali della gara di cui sopra; - esaminato in particolare il rapporto fatto pervenire dall'Assistente Arbitrale e dal quale si evince che , nel corso della gara, erano stati lanciati al suo indirizzo, da parte di sostenitori locali, numerosi petardi e due fumogeni; - che, nel corso del secondo tempo, un petardo esplodeva nelle sue immediate vicinanze determinandone il ricovero presso l'ospedale S.Giovanni Battista di Gattinara a causa delle lesioni subite; - esaminata la documentazione medica successivamente fatta pervenire dall'ufficiale di gara e dalla quale si evince che dall'occorso gli è derivato: " trauma acustico sx da scoppio di petardo con ipoacusia percettiva, nausee e vomito"; - rilevato che nel successivo decorso , non sono stati riscontrati miglioramenti della condizione clinica, permanendo una ipoacusia percettiva dell'orecchio sx di grado severo; - considerato che l'episodio sopraindicato deve essere attribuito , come si evince dal rapporto di gara ai sostenitori del Borgomanero e che, la relativa responsabilità va ascritta a titolo oggettivo, alla società; - ritenuto che l'episodio assume carattere di particolare gravità, sia per le conseguenze provocate (permanente ipoacusia), sia perchè verificatosi in un più ampio contesto di intemperanze poste in essere da sostenitori locali; - esaminate altresì, le osservazioni fatte pervenire dalla A.S. Borgomanero e nelle quali si da atto del comportamento successivamente tenuto e finalizzato all'individuazione dei responsabili che, sarebbero stati , a suo dire, identificati e processati; - ritenuto che tale ultima circostanza può essere esclusivamente tenuta presente ai fini della quantificazione della sanzione; P.Q.M. delibera: 1) di revocare la sospensione cautelare di cui al C.U. n. 135 del 1322002; 2) di comminare all'A.S. Borgomanero la sanzione disciplinare della squalifica del campo fino al 3152002; 3) di porre a carico della medesima società il risarcimento dei danni subiti dall'Assistente Arbitrale se richiesti e documentati.
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