COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 169 del 10/04/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 10/02/2002 – Reclamo GARA DEL 10/02/2002 CECCANO – PRO VASTO

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 169 del 10/04/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 10/02/2002 – Reclamo GARA DEL 10/02/2002 CECCANO - PRO VASTO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 135 del 1322002; - esaminato il reclamo fatto pervenire , a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S. Ceccano e con il quale si deduce un presunto errore tecnico non avendo il direttore di gara concesso alcun recupero in una gara caratterizzata da una serie di interruzioni, provvedimenti disciplinari, sostituzioni ed incidenti di gioco, invocandosi per ciò la ripetizione della gara stessa; - esaminato il referto relativo alla gara di cui in oggetto, nonchè le dichiarazioni rese in data 18 Marzo 2002 dall'arbitro sig. Zucca Alessio , a seguito di convocazione disposta da questo Giudice Sportivo; OSSERVA Dal rapporto di gara si evince, e la circostanza è stata dall'arbitro confermata a verbale, che non è stato concesso alcun recupero e che, nel corso della gara, si è proceduto ad un' unica sostituzione (al 33° del secondo tempo il Pro Vasto sostituiva il n. 9 con il n. 18 ). Risulta altresì che, nel corso della gara , sono state decretate quattro espulsioni. Occorre inoltre precisare che, come riferito dall'arbitro, pur essendosi verificati alcuni incidenti di gioco, nessuno di essi ha tuttavia reso necessario l'intervento dei sanitari. La soluzione della questione posta, discende dall'interpretazione della regola 7 del gioco del calcio che alla lettera a) recita testualmente: " l'arbitro deve prolungare ciascun periodo di tutto il tempo che egli giudicherà sia stato perduto per sostituzione, trasporto di calciatori infortunati fuori dal terreno di gioco, comportamento ostruzionistico o per altre cause". Appare pertanto evidente come la norma riconosca la completa discrezionalità dell' arbitro sull' entità dell' eventuale recupero da concedere. E' pur vero tuttavia che, per l' unica sostituzione avvenuta nel corso della gara, e secondo le direttive fornite dall' Organo Tecnico, il direttore di gara avrebbe dovuto recuperare trenta secondi. Il non averlo fatto non può comunque, ritenersi errore tecnico influente sulla regolarità della gara. E ciò, sia perchè le cd. direttive dell'Organo Tecnico non risultano avere valore cogente in quanto non richiamate in alcuna norma federale , sia perchè, come riferito della stesso arbitro "le due squadre sembravano accettare il risultato che fino a quel momento si era determinato sul campo.” Nè risultano dal rapporto di gara e dalle dichiarazioni rese dall' arbitro, elementi tali che possano far emergere la mancata concessione di un congruo recupero tale da incidere sulla regolarità della gara stessa. Una diversa interpretazione della norma, improntata a criteri di eccessiva rigorosità formale, finirebbe in concreto con l' incidere sullo stesso potere discrezionale dell' arbitro circa l'entità dell'eventuale recupero da concedere. P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio : Ceccano - Pro Vasto 1-2; 3) di addebitare sul conto della società A.S. Ceccano la tassa di reclamo.
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