COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 171 del 12.04.2002 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. LOCRI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA LOCRI/CASTROVILLARI DEL 17.02.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 150 del 13.03.2002 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 171 del 12.04.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. LOCRI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA LOCRI/CASTROVILLARI DEL 17.02.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 150 del 13.03.2002 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
esaminati gli atti e letto il ricorso con cui la società A.C. Locri ha chiesto l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo in oggetto , osserva quanto segue.
· A seguito di reclamo proposto dall'U.S. Castrovillari Calcio, il Giudice Sportivo ha inflitto a carico della A.C. Locri la punizione della perdita della gara disputatasi il 17-2-2002, sul presupposto che, in virtù di sostituzioni di propri giocatori effettuate nel corso della gara, la stessa società A.C. Locri aveva concluso l'incontro con due soli calciatori juniores ( Scerbo e Spanò), piuttosto che con tre calciatori " giovani" , in violazione di quanto disposto con C.U. n.1 del 10-7-2001 per il Campionato Nazionale dilettanti, valevole per la stagione sportiva 2001-2002 ;
· il Giudice Sportivo , dopo avere esaminato le sostituzioni effettuate dalla società reclamante nel corso del II ° tempo e verificato, sulla base degli atti acquisiti, la effettiva data di nascita del calciatore Grassi Samuele , corrispondente al 16-10-80 e non al 16-10-81 , come erroneamente riportato in distinta, ha accertato la violazione dell'art. 34 Bis delle N.O.I.F., avendo la società Locri schierato in campo due soli calciatori juniores dal 47° del II° tempo fino al termine della gara;
· con il reclamo in oggetto l'A.C. Locri, pur non contestando il fatto addebitato, ha evidenziato la particolare tenuità della violazione per l'evidente assenza di mala fede, essendosi i fatti verificati per un mero errore, e la circostanza che gli stessi non hanno avuto alcuna influenza sul risultato della gara , avendo la squadra giocato con due soli calciatori juniores per poco meno di un minuto di recupero , a causa della sostituzione al 47° del II° tempo del giocatore giovane Favasuli Francesco con Berto Sandro , nato nel 1978.
· Il reclamo è infondato e va rigettato. Come risulta dagli atti , nel corso della partita Locri-Castrovillari del 17-2-2002, la squadra ospitante , che aveva schierato in campo, fin dall'inizio della gara quattro Juniores , in quanto Grassi Samuele non è da considerarsi tale , poiché nato nel 1980 e non nel 1981, a seguito di sostituzioni, ha terminato la partita con due soli calciatori juniores (Spanò- 1984 e Scarbo-1982), pur se soltanto per un lasso brevissimo di tempo ( dal 47° minuto del II tempo al termine). Ciò in violazione della normativa pubblicata sul C.U. n. 1 del 10-7-2001 del Comitato Interregionale , valevole per la stagione sportiva 2001-2002, che fa obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti di impiegare, fin dall'inizio e per tutta la durata della gara , almeno tre calciatori giovani , distinti in relazione alle fasce di età ivi specificate . Tale disposizione regolamentare ha natura inderogabile e prescinde dal conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico, non essendo possibile alcuna interpretazione diversa da quella risultante dal chiaro e univoco tenore letterale della norma. A nulla , pertanto , rileva la circostanza che la squadra sia rimasta in campo solo per meno di un minuto con un numero di giocatori juniores minore di quello imposto dalla citata disposizione, non essendo previsti nella norma limiti temporali di utilizzo dei calciatori rientranti nelle fasce di età " giovani"( Si vedano decisioni della C.A.F. specifiche sul punto). Sulla base delle considerazioni sopra esposte non ha rilevanza, ai fini della decisione, la osservazione della società reclamante secondo cui la sostituzione al 47 ° del II° tempo non è stata effettuata per difendere il risultato acquisito sul campo (2-1), ma solo per guadagnare qualche secondo. La violazione della normativa regolamentare suddetta determina automaticamente la sanzione della perdita della gara, di cui al combinato disposto degli artt. 12 comma V lett. C del Codice di Giustizia Sportivo e 34 Bis delle N.O.I.F., senza alcuna possibilità di entrare nel merito della incidenza sul risultato della gara stessa.
Erroneo, inoltre, appare il richiamo al IV comma del citato art. 12 ( valutazione da parte degli Organi di Giustizia Sportiva della influenza che fatti, avvenuti nel corso della gara e non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto sulla regolarità di svolgimento della gara stessa) , in quanto detta norma non è applicabile al caso in cui si è verificata una violazione oggettiva dell'art. 34 bis N.O.I.F. , a cui è ricollegata automaticamente la sanzione della perdita della gara , di cui al comma V lett. C dell'art. 12 C.G.S.
P. Q. M.
respinge il reclamo in oggetto proposto dalla società Locri e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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