COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 176 del 19.04.2002 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO NOLA 1925 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NOLA/MATERA SASSI DEL 17.02.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 150 del 13.03.2002 – Campionato Serie D). RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO NOLA 1925 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA TERZIGNO/NOLA DEL 24.02.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 150 del 13.03.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 176 del 19.04.2002 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO NOLA 1925 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NOLA/MATERA SASSI DEL 17.02.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 150 del 13.03.2002 – Campionato Serie D). RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO NOLA 1925 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA TERZIGNO/NOLA DEL 24.02.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 150 del 13.03.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letti gli atti, sentita la reclamante A.C. Comprensorio Nola 1925 nella discussione del 12.04.2002; rilevato in fatto; la reclamante chiede l’annullamento delle decisioni di cui sopra con il ripristino del punteggio conseguito sui campi di gioco (Nola/Materasassi 1-0 e Terzigno/Nola 0-1) per due motivi: 1. vizio di forma relativo al mancato invio del reclamo presso la sede legale della Società e, con riferimento al solo reclamo relativo alla gara con il Materasassi, violazione della procedura per il preannuncio del reclamo da parte del Materasassi, a mezzo telegramma telefonico, modalità, a suo dire, non conforme alla normativa in materia; 2. erronea individuazione, da parte del Giudice Sportivo, della sanzione comminata (art. 12 comma 5 lett. a) del C.G.S.) a carico del Nola con la perdita delle due gare, sanzione che non si attaglierebbe alla fattispecie in esame in quanto “l’irregolarità del tesseramento poteva ridondare in danno del solo tesserato e non in danno della Società” (vedasi reclami in atti); ritenuto in diritto: 1. quanto alla prima doglianza, la Commissione ne rileva l’infondatezza posto che le raccomandate contenente i reclami al Giudice Sportivo sono state spedite dal Materasassi e dal Terzigno alla reclamante A.C. Comprensorio Nola agli indirizzi indicati nell’annuario 2001/2002 (sede sociale: Via Tansillo,0 25 – Nola e indirizzo postale: c/o Di Nunzio Antonio Via Giovanni XXIII, 015 – Nola). Sul punto, la difesa della reclamante ha sostenuto di aver avuto cognizione del solo reclamo della Materasassi per il quale risulta, peraltro, che essa reclamante presentò al Giudice Sportivo anche delle controdeduzioni (v. memoria Materasassi), mentre non avrebbe avuto cognizione del reclamo presentato al Giudice Sportivo dal Terzigno. Al riguardo, mette conto evidenziare che lo stesso Presidente del Nola, avv. Pasquale Mazzeo, pur dichiarando nella discussione orale di aver successivamente al reclamo del Materasassi, cambiato l’indirizzo della sede legale della Società, ha confermato che l’indirizzo postale non è mai stato cambiato. Deve, pertanto, ritenersi provata l’avvenuta conoscenza dei reclami, da parte del Nola, e ciò anche in considerazione del disposto dell’art. 1335 Codice Civile secondo cui “la proposta, l’accettazione e la revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad altra persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”. Nel caso di specie, pur in assenza della cartolina di ritorno delle raccomandate, vi è la prova presuntiva che la Società A.C. Nola ha avuto conoscenza di entrambi i reclami in quanto la spedizione fu effettuata a ben due indirizzi, entrambi indicati dallo stesso destinatario, a nulla rilevando l’indirizzo della sede legale, neppure reso pubblico ai terzi nell’annuario F.I.G.C.. Con riferimento al reclamo 177/02, va rimarcato che la tesi della reclamante dell’inidoneità del telegramma telefonico utilizzato dal Materasassi per il preannuncio del reclamo al Giudice Sportivo è priva di qualsiasi fondamento, in quanto trattasi di modalità idonea a far conoscere in maniera esaustiva la volontà della reclamante. Il primo motivo, va pertanto respinto. 2. Quanto al secondo motivo di doglianza, la Commissione, accertata la presenza del calciatore D’Andrea Alessandro nelle gare di cui all’oggetto, - circostanza, peraltro, risultante dai referti arbitrali e non contestata neppure dal Nola -, rilevato che l’Ufficio Tesseramento, con nota dell’11.03.2002 ha accertato la nullità a tutti gli effetti regolamentari del tesseramento del D’Andrea con il Nola, perché in contrasto con quanto previsto dal punto 5 Comunicato Ufficiale n. 69 del 21.06.2002 (la richiesta di tesseramento a favore di Società dilettantistiche da parte di calciatori, che hanno risolto consensualmente il rapporto contrattuale poteva avvenire dal 02.07.2001 al 28.12.2001 h. 19,00 e non oltre tale termine perentorio, come è avvenuto per il D’Andrea, tesserato dal Nola del febbraio 2002), conferma la legittimità della sanzione inflitta per aver utilizzato nelle due gare un calciatore, il D’Andrea, il cui tesseramento è stato dichiarato radicalmente nullo con efficacia retroattiva (“ex tunc”). Né può indurre in contrario convincimento la tesi del difensore del Nola svolta, in sede di discussione orale, secondo cui dovrebbe applicarsi, nel caso di specie, la sanzione di cui all’articolo 12, comma 8 del C.G.S. con la penalizzazione, tutt’al più, al Nola di un punto in classifica per ciascuna gara, trattandosi di tesseramento “revocato” al D’Andrea, dopo le due gare in questione, in quanto è di tutta evidenza che la revoca postula l’esigenza di un tesseramento che la Commissione ritira, con efficacia non retroattiva “ex nunc” a seguito di una nuova valutazione dei requisiti richiesti. Nel caso del D’Andrea non vi è mai stato alcun tesseramento del calciatore con il Nola e quest’ultima Società risponde con la sanzione più grave della perdita delle due gare avendo utilizzato “ab initio” un calciatore senza alcun titolo (i rischi del mancato tesseramento dopo la comunicazione agli Organi competenti sono a carico della Società), P.Q.M. respinge i ricorsi riuniti n. 177/02 e n. 178/02 di cui in premessa e dispone l’addebito della tassa non versata.
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