COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 185 del 03.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CECCANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CECCANO/PRO VASTO DEL 10.02.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 169 del 10.04.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 185 del 03.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CECCANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CECCANO/PRO VASTO DEL 10.02.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 169 del 10.04.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso proposto dalla A.S. Ceccano, letti gli atti del procedimento, accertato che la società reclamante – oggi non comparsa - risulta regolarmente informata della odierna riunione, e considerato che: · le generali allegazioni della reclamante in ordine alla durata effettiva del giuoco risultano invero sprovviste di ogni prova, né, sul punto, può darsi ingresso alla prova televisiva, peraltro meramente evocata, e nemmeno offerta dalla A.S. Ceccano; · l’esame degli atti ufficiali, sotto il profilo del tempo effettivamente perduto evidenzia, peraltro, l’esistenza di una sola fattispecie - delle due espressamente previste dalla regola 7 lett. a) del Regolamento di gioco - astrattamente idonea a provocare la neutralizzazione del tempo perduto: la sostituzione di un calciatore; · gli è, però, che, nel caso che ci occupa, è intervenuta una unica sostituzione sì che appare corretto il giudizio evidentemente compiuto dal direttore di gara ed ad esso discrezionalmente riservato dalla stessa lettera della citata regola 7 – giusta il quale la sostituzione sarebbe intervenuta senza sostanziale soluzione di continuità per la gara in svolgimento; · infine dalla lettura degli atti non si ricavano nemmeno altri elementi che comprovino (anche in occasione delle dedotte espulsioni) di possibili interruzioni di gioco non rientranti nel normale svolgimento della gara, P.Q.M. rigetta il reclamo proposto dalla A.S. Ceccano disponendo per l’effetto l’addebito della tassa non versata.
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