COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 190 del 09.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL S. PIETRO TERME CALCIO S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA LENTIGIONE/CASTEL S. PIETRO DEL 3.3.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 169 del 10.04.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 190 del 09.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL S. PIETRO TERME CALCIO S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA LENTIGIONE/CASTEL S. PIETRO DEL 3.3.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 169 del 10.04.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti, dato atto dell’assenza della reclamante nonostante la richiesta di audizione; · rilevato che dal referto arbitrale risulta che il calciatore della stessa Società reclamante, tale Melucci Luca, è stato espulso con un ritardo di circa tre minuti rispetto al momento (35° del secondo tempo) in cui l’arbitro, verificata la doppia ammonizione, avrebbe dovuto espellerlo; · che l’errore arbitrale, comportando il permanere del calciatore in campo nell’interesse della reclamante, ha avvantaggiato la Castel S. Pietro e non può avere influito negativamente, per il limitato spazio temporale, sulla regolarità della gara; · che la tesi della reclamante – secondo cui si sarebbe creato in campo una sistuazione tale da far ritenere che la gara dovesse ripetersi – non ha trovato nessun riscontro nel referto; · che la gara, in definitiva, si è svolta regolarmente e la circostanza che la reclamante ha subito due reti negli ultimi minuti della partita non può addebitarsi all’errore arbitrale, P.Q.M. respinge il reclamo e pone a carico della Società reclamante la tassa di reclamo.
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