COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 193 del 15/05/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 21/04/2002 – Reclamo GARA DEL 21/04/2002 BATTIPAGLIESE S.R.L. – PRO EBOLITANA
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 193 del 15/05/2002 – pubbl. su www.interregionale.com
Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 21/04/2002 - Reclamo
GARA DEL 21/04/2002 BATTIPAGLIESE S.R.L. - PRO EBOLITANA
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 178 del 24 42002;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. Pro Ebolitana e con il quale si deduce il clima di intimidazione e di violenza verificatosi prima e nel corso della gara, caratterizzata da numerose sospensioni (a fronte delle quali , l'Arbitro avrebbe solo in parte concesso il relativo recupero) , invocandosi per l'effetto la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Battipagliese;
- rilevato che , pur tenuto conto della obiettiva gravità dei fatti costituenti pericolo per l'incolumità pubblica e del clima di violenza in cui la gara si è svolta (come peraltro sottolineato nello stesso C.U.), non si evince tuttavia dal rapporto degli Ufficiali di gara che le predette circostanze abbiano influito sul regolare svolgimento della gara stessa;
- ritenuto, quanto ai minuti di recupero, che l'Arbitro ha dato atto nel rapporto di averne concessi 6 nel primo tempo e 3 nel secondo tempo, e che al riguardo le sue determinazioni, investendo questioni di fatto, appaiono insindacabili;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Battipagliese - Pro Ebolitana 0-0
3) di addebitare sul conto della A.C. Pro Ebolitana la tassa di reclamo.