COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 193 del 15/05/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 21/04/2002 – Reclamo GARA DEL 21/04/2002 BATTIPAGLIESE S.R.L. – PRO EBOLITANA

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 193 del 15/05/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 21/04/2002 - Reclamo GARA DEL 21/04/2002 BATTIPAGLIESE S.R.L. - PRO EBOLITANA Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 178 del 2442002; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. Pro Ebolitana e con il quale si deduce il clima di intimidazione e di violenza verificatosi prima e nel corso della gara, caratterizzata da numerose sospensioni (a fronte delle quali , l'Arbitro avrebbe solo in parte concesso il relativo recupero) , invocandosi per l'effetto la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Battipagliese; - rilevato che , pur tenuto conto della obiettiva gravità dei fatti costituenti pericolo per l'incolumità pubblica e del clima di violenza in cui la gara si è svolta (come peraltro sottolineato nello stesso C.U.), non si evince tuttavia dal rapporto degli Ufficiali di gara che le predette circostanze abbiano influito sul regolare svolgimento della gara stessa; - ritenuto, quanto ai minuti di recupero, che l'Arbitro ha dato atto nel rapporto di averne concessi 6 nel primo tempo e 3 nel secondo tempo, e che al riguardo le sue determinazioni, investendo questioni di fatto, appaiono insindacabili; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Battipagliese - Pro Ebolitana 0-0 3) di addebitare sul conto della A.C. Pro Ebolitana la tassa di reclamo.
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