COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 193 del 15/05/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 28/04/2002 – Reclamo GARA DEL 28/04/2002 TODI FOOTBALL CLUB S.R.L. – COLLIGIANA S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 193 del 15/05/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 28/04/2002 - Reclamo GARA DEL 28/04/2002 TODI FOOTBALL CLUB S.R.L. - COLLIGIANA S.R.L. Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 182 del 3042002; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Colligiana e con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Braganse Emilio ( tesserato Todi), schierato in campo nonostante lo stesso non avesse risposto alla convocazione per la gara della Rappresentativa del Comitato Interregionale , valevole per il Torneo Nazionale Giovanile "Filippo Jacinto", del 2542002 con conseguente inibizione a disputare, con la squadra di appartenenza la gara immediatamente successiva alla data della predetta convocazione, invocandosi per l'effetto, la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Todi; - rilevato che, ai sensi dell'art. 76 2°comma delle N.O.I.F., i calciatori che senza provata e legittima motivazione, neghino la loro partecipazione all'attività delle squadre Nazionali, delle - Rappresentative di Lega, delle Rappresentative dei Comitati, sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro società di appartenenza e che, in tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni hanno potere di deferimento dei calciatori e delle società, ove queste concorrono, ai competenti Organi Disciplinari; - ritenuto pertanto che presupposto per la valutazione di merito delle circostanze dedotte ed il deferimento ai sensi delle sopraindicate norme in relazione al quale competente a decidere è la Commissione Disciplinare; P.Q.M. delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di trasmettere gli atti al Presidente del Comitato Interregionale per quanto di eventuale competenza; 3) di incamerare la tassa di reclamo.
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