COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 195 del 17.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COLELLA CAMILLO (Presidente F.C. Isernia) E MANCINI MANLIO (Vice Presidente F.C. Isernia) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E LA SOCIETA’ F.C. ISERNIA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 2678/175pf/EF/en del 25.03.2002).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 195 del 17.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COLELLA CAMILLO (Presidente F.C. Isernia) E MANCINI MANLIO (Vice Presidente F.C. Isernia) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E LA SOCIETA’ F.C. ISERNIA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 2678/175pf/EF/en del 25.03.2002).
La Commissione Disciplinare,
· letti gli atti;
· visto il deferimento disposto dalla Procura federale nei confronti dei sigg. Camillo Colella, Presidente del F.C. Isernia e Manlio Mancini, Vice Presidente del F.C. Isernia, per violazione dell’articolo 1 comma 1 del C.G.S. per aver posto reiterati comportamenti ostili nei confronti di due emittenti televisive limitando l’esercizio del diritto di cronaca sportiva, e del F.C. Isernia, per violazione di cui all’articolo 2, comma 4 del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta ai due dirigenti della Società stessa;
· ascoltati i deferiti Colella e Mancini, assistiti dal proprio legale;
· preso atto delle conclusioni formulate dal rappresentante della Procura Federale dott. Bracciale che ha chiesto l’affermazione della responsabilità dei deferiti;
· valutato che la vicenda deve essere inquadrata dal punto di vista giuridico esclusivamente nei limiti individuati dal deferimento della Procura Federale e che dunque l’esame di questa Commissione non può che limitarsi all’accertamento della effettiva sussistenza di reiterati comportamenti ostili nei confronti di due emittenti televisive atti a limitare l’esercizio del diritto di cronaca sportiva;
· ritenuto che da un esame degli atti risulta accertato che le due emittenti televisive in questione figurano tra le emittenti accreditate presso la Lega Nazionale Dilettanti e che, pertanto, i rapporti tra Lega stessa, Società calcistiche ed emittenti televisive debbano essere conformi ai principi dettati dal Regolamento per l’esercizio della cronaca televisiva emanato dalla L.N.D. – Comitato Interregionale per la Stagione Sportiva 2001/2002 e dalle relative Circolari applicative;
· rilevato che detto Regolamento assegna al Comitato Interregionale il potere di adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle emittenti televisive inadempienti (art. 6 Reg,. cit.) prevedendo però la possibilità in capo alle Società calcistiche di negare l’autorizzazione all’accesso alla Tribuna Stampa “nel caso in cui l’Emittente stessa risulti avere in precedenza diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti di cui all’art. 2“ (art. 7 Reg. cit.) o quando l’ingresso della stessa Emittente sia ritenuto pregiudizievole per l’ordine e l’incolumità pubblica all’interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell’incontro (art. 7 Reg. cit.);
· valutato che, pur sussistendo in atti la prova certa di un distorto esercizio del diritto di cronaca sportiva da parte delle Emittenti, non risulta adottato dal Comitato Interregionale alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti delle stesse;
· valutato altresì che il diniego dell’accredito e dunque dell’accesso delle emittenti in Tribuna Stampa esercitato in via diretta dalla Società non risulta adeguatamente motivato e può dunque ritenersi non correttamente esercitato a titolo di autotutela;
· ritenuto che le deduzioni difensive dei deferiti non appaiono dunque idonee per escludere una violazione del principio di cui all’articolo 1, comma 1 del C.G.S., non dovendosi e non potendosi in questa sede valutare pregresse inadempienze delle Emittenti televisive quanto il comportamento dei dirigenti del F.C. Isernia atto a limitare in concreto l’esercizio del diritto di cronaca sportiva;
· considerato che non si vuole in questa sede porre in dubbio la possibilità in capo alle Società calcistiche di “esercitare un’efficace opera di vigilanza e di controllo” quanto censurare le modalità con cui detta attività è stata concretamente posta in essere;
· riconosciuta la responsabilità dei deferiti per violazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 1 del C.G.S. e del F.C. Isernia per responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del C.G.S.,
P.Q.M.
inibisce il sig. Camillo Colella, Presidente del F.C. Isernia sino al 15 giugno 2002;
inibisce il sig. Manlio Mancini, Vice Presidente del F.C. Isernia sino al 15 giugno 2002;
irroga al F.C. Isernia la sanzione dell’ammenda di Euro 1.500,00.
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