COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 195 del 17.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. CECCANO E DEL CALCIATORE LAGORDI SAMUELE PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. E 12 COMMA 5 DEL C.G.S. (nota n. 1730.9/RS/ct/segr. del 18.01.2002).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 195 del 17.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. CECCANO E DEL CALCIATORE LAGORDI SAMUELE PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. E 12 COMMA 5 DEL C.G.S. (nota n. 1730.9/RS/ct/segr. del 18.01.2002).
La Commissione Disciplinare,
· visti gli atti;
· preso atto che il calciatore Samuele Lagordi e la A.S. Ceccano sono stati deferiti per violazione delle norme di cui agli articoli 40, comma 4 delle N.O.I.F. e 12, comma 5 del C.G.S.;
· rilevato che la Commissione Tesseramenti nella riunione del 9 maggio 2002 ha accolto il reclamo proposto dal calciatore Lagordi dichiarando valido il tesseramento in favore della A.S. Ceccano datato in data 4 gennaio 2002 e nullo quello in favore della A.S. Terracina S.r.l. dal 3 gennaio 2002;
· ritenuto che, alla luce della decisione della Commissione Tesseramenti, non può configurarsi alcuna violazione regolamentare da parte del calciatore Lagordi e, conseguentemente, viene meno ogni ipotesi di utilizzazione irregolare del calciatore da parte dell’A.S. Ceccano,
P.Q.M.
respinge il deferimento proposto nei confronti del calciatore Samuele Lagordi e della A.S. Ceccano perché il fatto non sussiste.
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