COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 202 del 29/05/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 24/03/2002 – Reclamo GARA DEL 24/03/2002 CALCIO FORLI S.R.L. – CHIOGGIA SOTTOMARINA

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 202 del 29/05/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 24/03/2002 - Reclamo GARA DEL 24/03/2002 CALCIO FORLI S.R.L. - CHIOGGIA SOTTOMARINA Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 158 del 2732002; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società Chioggia Sottomarina e con il quale si deduce l' irregolare svolgimento della gara per avere alla stessa partecipato il calciatore De Agostini Stefano ( tesserato Calcio Forli'), il cui tesseramento era da considerarsi nullo in relazione a quanto previsto dall'art.117 delle N.O.I.F. , invocandosi a carico della s.r.l. Calcio Forli' la punizione sportiva della perdita della gara; - vista la nota in data 2452002 con la quale la Commissione Tesseramenti presso la F.I.G.C., a seguito di richiesta di questo Giudice Sportivo, ha dichiarato nullo il tesseramento del citato calciatore De Agostini Stefano; - rilevato che, così come previsto dall'art. 44 comma 6 del C.G.S., " le decisioni della Commissione Tesseramenti sono immediatamente esecutive" ; - ritenuto, pertanto, che a tale condotta corrisponde la sanzione di cui all' art.12 comma 5 C.G.S. avendo la società Calcio Forlì fatto partecipare alla gara il calciatore De Agostini Stefano che non ne aveva titolo; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di comminare alla srl Calcio Forlì la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; 3) di non addebitare la tassa di reclamo; 4) di trasmettere gli atti , per quanto di ulteriore competenza al Presidente del Comitato Interregionale.
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