COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 208 del 31.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. REAL CASSINO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA OSTIA MARE/REAL CASSINO DEL 06.01.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 135 del 13.02.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 208 del 31.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. REAL CASSINO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA OSTIA MARE/REAL CASSINO DEL 06.01.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 135 del 13.02.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, visto il provvedimento della Commissione Tesseramenti del 24.05.2002 con cui è stato dichiarato valido il tesseramento del calciatore Muzzachi in favore dell’A.S. Ostia Mare Calcio, osserva l’A.S. Real Cassino ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui è stata rigettata la richiesta di perdita della gara Ostia Mare/Real Cassino in danno della Società ospitante con il punteggio di 0-2 causa l’asserita posizione irregolare del calciatore Muzzachi Cristian, il quale ha partecipato alla suddetta gara nelle file dell’Ostia Mare pur essendo, a detta della U.S. Real Cassino, tesserato proprio con la Società reclamante. In una tale situazione, questa Commissione ha rimesso gli atti alla Commissione Tesseramenti, competente a giudicare, ex articolo 43 del C.G.S., su tutte le controversie inerenti ai tesseramenti, chiamandola a decidere sullo stato del tesseramento del calciatore al momento in cui è stato disputato l’incontro. La Commissione Tesseramenti, con la decisione richiamata, ha dichiarato valido il tesseramento del Muzzachi in favore dell’Ostia Mare. Ne consegue che questa Commissione, chiamata a giudicare in merito al regolare svolgimento della gara, non può che rigettare il reclamo in quanto infondato, P.Q.M. rigetta il reclamo proposto e conferma il provvedimento di rigetto adottato dal Giudice Sportivo con C.U. n. 135 del 13.02.2002, con cui è stato convalidato il risultato della gara Ostia Mare/Real Cassino del 06.01.2002 con il punteggio di 3-1. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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