COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 21 del 13.08.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTOSUOSSO PASQUALE (allenatore A.C. Nuovo Terzigno) PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 1 E 12 COMMA 7 DEL C.G.S.; BENEVENTO EMILIO (allenatore dei portieri A.C. Nuovo Terzigno), TROTTA MARCO (calciatore A.C. Nuovo Terzigno) E CALDARELLI LUIGI (dirigente A.C. Nuovo Terzigno) PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. BATTIPAGLIESE S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 5 DEL C.G.S. (nota n. 4567/5PF/CP/ed del 30.07.2001).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 21 del 13.08.2001 – pubbl. su www.interregionale.com
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTOSUOSSO PASQUALE (allenatore A.C. Nuovo Terzigno) PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 1 E 12 COMMA 7 DEL C.G.S.; BENEVENTO EMILIO (allenatore dei portieri A.C. Nuovo Terzigno), TROTTA MARCO (calciatore A.C. Nuovo Terzigno) E CALDARELLI LUIGI (dirigente A.C. Nuovo Terzigno) PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. BATTIPAGLIESE S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 5 DEL C.G.S. (nota n. 4567/5PF/CP/ed del 30.07.2001).
La Commissione Disciplinare,
· letti gli atti del deferimento in epigrafe;
· viste le conclusioni del rappresentante della Procura Federale in persona del dott. Stefano Palazzi, che ha concluso per l’affermazione delle responsabilità di tutti i deferiti con richiesta delle seguenti sanzioni: per la Società U.S. Battipagliese S.r.l. sei punti di penalizzazione per il precedente Campionato; l’irrogazione di tre anni di squalifica e/o inibizione per tutti i deferiti con ulteriori sei mesi di squalifica per Santosuosso per la presenza indebita negli spogliatoi;
· viste le conclusioni dei difensori dei deferiti che hanno richiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati in tema di illecito sportivo e la applicazione della sanzione minima edittale nei confronti del Santosuosso per la violazione dell’articolo 12 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva;
· preso atto della richiesta di estromissione dagli atti della audio-cassetta formulata dal rappresentante della Procura Federale in sede di conclusioni;
osserva
· all’esito della istruttoria dibattimentale è incontrovertibilmente emerso che in data 16.5.2001 Ricciardi Guglielmo – allenatore dell’Internapoli – ebbe una conversazione all’interno di un parcheggio con il suo conoscente Pepe Aniello – Segretario della Società Nuovo Terzigno -, nel corso della quale il Pepe riferì quattro episodi relativi alla gara N. Terzigno-Battipagliese svoltasi il 6.5.2001 e conclusasi con la vittoria della Battipagliese per 2-1. Tali episodi si concretizzano, a dire del Ricciardi: 1) nella presenza del Santosuosso – allenatore (squalificato sino al 25.5.2001) del N. Terzigno – negli spogliatoi prima dell’inizio della gara, e nell’ira dello stesso nei confronti dei suoi calciatori che non intendevano accettare l’invito a non impegnarsi nella imminente gara, in modo da favorire la vittoria della Battipagliese; 2) nell’invito da parte di Trotta Marco –calciatore del N. Terzigno - e Benevento Emilio – allenatore dei portieri della medesima Società – rivolto ai propri compagni di squadra, nel corso del riscaldamento, al fine di non impegnarsi nello svolgimento della gara; 3) nell’analogo invito a non impegnarsi rivolto durante l’intervallo negli spogliatoi da Caldarelli Luigi ai giocatori del N. Terzigno; 4) nell’affermazione asseritamente resa da Santese Renato – titolare “di fatto” della Battipagliese – nel corso di una intervista televisiva presso l’emittente Tele Nova, a microfoni spenti, secondo cui la vittoria della Battipagliese gli era costata 60 milioni.
· In ordine a tali episodi, il Pepe – sentito più volte dall’Ufficio Indagini (anche in sede di confronto con Ricciardi) e non presentatosi alla odierna udienza seppure citato in veste di testimone – riferiva: 1) non essere a conoscenza dell’episodio relativo al Santosuosso, anche se aveva avuto modo di sentire alcuni tifosi del N. Terzigno che nei giorni successivi alla gara accusavano il Santosuosso di aver accomodato la partita; 2) non essere vero che il Trotta e il Benevento, nel corso del prepartita, avevano avvicinato il Romagnini invitandolo a non impegnarsi, ma che poteva corrispondere a verità che egli stesso avesse rimproverato ai due la mancata partecipazione alla precedente trasferta di Palma Campania, nonché la circostanza che i tifosi li avevano “rimproverati” perché originari uno di Battipaglia e l’altro di Agropoli; 3) non essere vero che Luigi Caldarelli nell’intervallo avesse detto ai giocatori: “voi non avete capito come deve andare”, e che era invece conforme a verità che durante l’intervallo Vincenzo Caldarelli, dopo aver fatto allontanare gli altri presenti, spronò vivamente i calciatori a giocare con il massimo impegno, vincendo la partita (n.d.r. il primo tempo si era concluso con il risultato di 0-1); 4) era del tutto vero che Filippo Raiola – allenatore in seconda del N. Terzigno – gli aveva riferito che il Santese aveva dichiarato – fuori onda – che la vittoria gli era costata 60 milioni.
Poste a confronto le diverse versioni dei fatti fornite dal Ricciardi e dal Pepe, anche alla luce della inutilizzabilità del contenuto della audiocassetta di cui la Procura ha chiesto l’estromissione dagli atti in quanto di ignota provenienza - estromissione che la Commissione Disciplinare (a scioglimento della riserva formulata a seguito delle eccezioni preliminari difensive)ritiene di accogliere condividendo le motivazioni delle richieste formulate dalla Procura Federale -, devono ritenersi quali pienamente provati solo quei fatti di cui il Pepe ha riconosciuto la veridicità in quanto direttamente vissuti o a cui egli in prima persona aveva assistito: pertanto, fra quelli sopra
descritti, deve ritenersi pienamente provata solo la circostanza dell’accesso negli spogliatoi – nel corso dell’intervallo – di Vincenzo Caldarelli, del suo allontanamento di tutti i presenti, e del suo
fermo invito rivolto ai giocatori al fine di vincere la partita. In ordine ai fatti relativi al Santosuosso, al Trotta, al Benevento e al Caldarelli Luigi – stante la mancata conferma di essi da parte del teste diretto Pepe Aniello – essi devono ritenersi, ai fini della presente decisione, non provati, anche perché non hanno trovato conferma alcuna nella escussione dibattimentale degli altri testi, e cioè i calciatori del N. Terzigno Romagnini, Scagliarini, Sardo e Aliperta, l’allenatore del Sorrento Amato ed il medico sociale del N. Terzigno Boccia.
Quanto alla affermazione asseritamente resa dal Santese, essa, seppur confermata dal Pepe, non può ritenersi accertata, non essendo stati escussi dall’Ufficio Indagini e non essendo stati citati come testi né il Raiola né il giornalista che raccolse l’intervista del Santese.
In considerazione di quanto sopra esposto, dato atto della credibilità delle dichiarazioni del Ricciardi in quanto parzialmente riscontrate dal Pepe, seppure nei termini sopra indicati, deve procedersi alla valutazione del materiale probatorio emerso all’esito del dibattimento in ordine all’illecito sportivo per cui è deferimento.
Ritiene questa Commissione Disciplinare che tali elementi non possono assurgere a dignità di prova dell’illecito, stante la loro effimera consistenza e la mancanza di validi riscontri testimoniali: possono certo restare dei sospetti sulla regolarità della gara in oggetto, ma essi si pongono sullo stesso piano delle “dicerie” che già nei giorni antecedenti la gara si erano diffuse nell’ambiente del calcio campano (vedi dichiarazioni dei testi Ricciardi ed Amato).
Si impone pertanto, in relazione all’illecito di cui all’articolo 2 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva addebitato a Santosuosso Pasquale, Benevento Emilio, Trotta Marco e Caldarelli Luigi, il proscioglimento degli stessi per insussistenza del fatto.
Di conseguenza, non risultando verificatosi l’illecito in oggetto, la Società U:S. Battipagliese S.r.l. deve essere parimenti prosciolta dall’accusa di responsabilità presunta ex articolo 6 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per insussistenza del fatto.
In ordine alla violazione dell’articolo 12 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva addebitata al Santosuosso, non vi è dubbio della sussistenza dell’infrazione, risultando tale circostanza sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso Santosuosso all’Ufficio Indagini, sia da quanto riferito alla odierna udienza dei testi Romagnini, Scagliarini e Sardo, che hanno confermato che prima della gara l’allenatore Santosuosso – seppure squalificato – si era recato negli spogliatoi del N. Terzigno per fare la formazione e per dare gli ultimi consigli tecnici; tale comportamento risulta in palese violazione dell’articolo 12 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva. Sanzione congrua in ordine a tale fatto appare quella della squalifica di Santosusso Pasquale per mesi uno,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe:
proscioglie Santosuosso Pasquale, Trotta Marco, Benevento Emilio e Caldarelli Luigi in ordine alla contestata violazione dell’articolo 2 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;
proscioglie la U.S. Battipagliese S.r.l. in ordine alla contestata violazione dell’articolo 6 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva;
dichiara Santosuosso Pasquale responsabile in ordine alla violazione dell’articolo 12 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva ed applica al predetto la sanzione della squalifica per mesi uno.
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