COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 213 del 07.06.2002 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. COLLIGIANA S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA TODI/COLLIGIANA DEL 28.04.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 193 del 15.05.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 213 del 07.06.2002 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. COLLIGIANA S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA TODI/COLLIGIANA DEL 28.04.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 193 del 15.05.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · visti gli atti; · letto il ricorso proposto dalla U.S. Colligiana con il quale è stata chiesta la irrogazione a carico del Todi della sanzione della perdita della gara Todi/Colligiana con il risultato di 0-2 per la partecipazione alla gara stessa di calciatore non avente titolo per prendervi parte; · ascoltati il Presidente della U.S. Colligiana assistito dal proprio legale, e l’avvocato del Todi F.C.; · rilevato che la Società ricorrente assume che il calciatore Braganse Emilio (tesserato con il Todi) ha partecipato alla gara Todi/Colligiana (del 28.04.2002) pur non avendo risposto alla convocazione per la gara della Rappresentativa di Lega valevole per il Torneo Nazionale Filippo Jacinto (del 25.04.2002) e che dunque avrebbe dovuto trovare applicazione l’articolo 76, comma 3 delle N.O.I.F.; · considerato che la U.S. Colligiana, dopo aver genericamente sostenuto nel reclamo la mancata risposta alla convocazione, con il presente ricorso assume l’applicabilità dell’articolo 76, comma 3 delle N.O.I.F. (chiesta genericamente in origine) in virtù dell’”impedimento per infortunio” o, comunque, per una “infermità” che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto accertare in virtù del semplice riferimento normativo; · valutato che l’articolo 76 delle N.O.I.F. distingue al comma 2 ed al comma 3 due distinte ipotesi, la prima relativa al calciatore che, senza provato e legittimo impedimento, neghi la propria partecipazione all’attività di cui trattasi, la seconda relativa al calciatore che, denunciando un impedimento per infortunio o infermità, non risponde alla convocazione; · considerato che, da un’attenta lettura degli atti del giudizio ed in considerazione del fatto che il comportamento censurato deve sempre provenire direttamente dal calciatore, emerge evidente che il calciatore Braganse non ha denunciato direttamente alcun infortunio o impedimento e si è dunque semplicemente astenuto dal rispondere alla convocazione; · rilevato, conseguentemente, che la fattispecie in esame va inquadrata nell’articolo 76, comma 2 delle N.O.I.F. che, per tale ipotesi, correttamente il Giudice Sportivo ha ritenuto di dover precisare che il potere di deferimento spetta tassativamente ai soggetti indicati nello stesso articolo; · ritenuto che, conseguentemente, appare esente da vizi la decisione del Giudice Sportivo con la quale il reclamo della U.S. Colligiana è stato dichiarato inammissibile con trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Interregionale per le iniziative di competenza, P.Q.M. respinge il ricorso proposto dalla U.S. Colligiana e dispone l’incameramento della tassa già versata.
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