COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 220 del 21.06.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE DI CURZIO ENRICO MARIA E DELLA SOCIETA’ A.S. OSTIA MARE PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 12 DEL C.G.S. (nota n. 2460.9/WP/ct/segr. del 23.04.2002).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 220 del 21.06.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE DI CURZIO ENRICO MARIA E DELLA SOCIETA’ A.S. OSTIA MARE PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 12 DEL C.G.S. (nota n. 2460.9/WP/ct/segr. del 23.04.2002).
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• ascoltati i deferiti sig. Enrico Maria Di Curzio, assistito dal proprio legale di fiducia, e la Società Ostia Mare;
• considerato che il deferimento è stato disposto in data 24.12.2001 dalla Presidenza del Comitato Interregionale nel termine di quindici giorni dalla data di svolgimento della gara Ostia Mare-Ceccano svoltasi il 09.12.2001;
• preso atto delle conclusioni formulate dalla Commissione Tesseramenti (C.U. n. 23/D del 18.04.2002) che, con decisione resa in pari data ha dichiarato “nullo il trasferimento definitivo – di cui alla lista n. 051247 datato 13.11.2001 – del calciatore Enrico Maria Di Curzio presso la Società A.S. Ostia Mare Lidocalcio S.r.l. con permanenza del vincolo del tesseramento del citato calciatore presso la A.S. Ceccano”;
• considerato che la decisione della Commissione Tesseramenti è motivata dalla constatata apocrificità della firma del Presidente della A.S. Ceccano sul modulo di trasferimento del calciatore;
• ritenuto che, accertata la falsità della firma del Presidente della A.S. Ceccano sul modulo di trasferimento, devono essere valutati i comportamenti dei deferiti e graduate le relative responsabilità;
• accertato che le motivazioni addotte dal calciatore Di Curzio dirette ad escludere ogni responsabilità in quanto il modulo di trasferimento sarebbe stato consegnato direttamente dal Presidente della A.S. Ceccano al padre dello stesso calciatore, non appaiono comprovate e comunque inidonee a conferire validità al trasferimento dichiarato “nullo” dalla Commissione Tesseramenti;
• valutato che le tesi difensive addotte appaiono peraltro poco convincenti e dirette invece ad avvalorare l’ipotesi che il calciatore stesso possa essere stato a conoscenza dell’illegittimo tesseramento;
• rilevato che il comportamento tenuto dal calciatore, in palesa violazione del disposto di cui all’articolo 1 del C.G.S., va sanzionato adeguatamente;
• accertato, altresì, che il fatto che ha provocato il deferimento della Società Ostia Mare (partecipazione del Di Curzio alla gara Ostia Mare-Ceccano senza averne titolo legittimo), alla luce della menzionata decisione della Commissione Tesseramenti risulta confermato;
• valutato che, conseguentemente, risulta accertata la responsabilità dell’Ostia Mare che pur agendo in buona fede (come rilevato dalla Commissione Tesseramenti) ha agito in violazione ai principi inderogabili previsti dalle Carte Federali (il modulo di trasferimento dei calciatori deve essere sottoscritto contestualmente dalle due Società);
• rilevato che, a seguito del tempestivo deferimento intervenuto, va applicato l’articolo 12 del C.G.S.,
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento intervenuto, irroga nei confronti del calciatore Enrico Maria Di Curzio la squalifica sino al 31.12.2002, dispone la punizione sportiva a carico dell’Ostia Mare della perdita della gara Ostia Mare-Ceccano del 09.12.2001 con il risultato di 0-2.
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