COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 14.09.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI MARINO FRANCESCO (Presidente della Società U.S. Ladispoli S.r.l. e componente del Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 PUNTO 7 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETA’ U.S. LADISPOLI S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 667/511PF GF/en del 20.06.2001).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 36 del 14.09.2001 – pubbl. su www.interregionale.com
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI MARINO FRANCESCO (Presidente della Società U.S. Ladispoli S.r.l. e componente del Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 PUNTO 7 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETA’ U.S. LADISPOLI S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 667/511PF GF/en del 20.06.2001).
La Commissione Disciplinare,
esaminati gli atti, sentito il rappresentante della Procura Federale in persona dell’avv. Luigi Fischetti che ha concluso per la responsabilità dei deferiti con le seguenti sanzioni: una settimana di inibizione per il Marino e lire 200.000 per la Società Ladispoli e ritenuto che:
· la circostanza che il deferito, Presidente della U.S. Ladispoli, abbia accompagnato la propria squadra in occasione di numerose gare della Stagione Sportiva 2000-2001 risulta dagli atti ufficiali, e non è stata contestata dal deferito;
· tale condotta – stante la carica di dirigente federale ricoperta dal Marino - integra la violazione dell’articolo 10 delle N.O.I.F. che fa divieto ai dirigenti federali di svolgere, in occasioni di gare in cui sia impegnata una propria squadra: “funzioni di accompagnatore o di addetto agli ufficiali di gara, né di essere comunque presenti nei recinti di giuoco”;
· sanzioni adeguate a tale condotta – considerato anche che non risulta che il deferito si sia in alcun modo avvalso nel corso delle gare in esame della propria carica di dirigente federale – appaiono la ammonizione con diffida per il Marino e l’ammenda di lire 200.000 per la Società,
P.Q.M.
dichiara entrambi i deferiti responsabili dei fatti ad essi rispettivamente ascritti e per l’effetto infligge a Francesco Marino la sanzione dell’ammonizione con diffida ed alla Società U.S. Ladispoli la sanzione dell’ammenda di lire 200.000 (duecentomila).
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