COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 38 del 19/09/2001 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 02/09/2001 Gara del 2/ 9/2001 LEGNAGO SALUS – FANO CALCIO S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 38 del 19/09/2001 – pubbl. su www.interregionale.com
Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 02/09/2001
Gara del 2/ 9/2001 LEGNAGO SALUS - FANO CALCIO S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
§ sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 27 del 5 92001;
§ esaminato il reclamo fatto prevenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. Legnago Salus con il quale si deduce il clima di ostilità e di violenza verificatosi prima e nel corso della gara, nonchè la circostanza che nel corso del secondo tempo, a causa del lancio di una bottiglia di vetro da parte di sostenitori ospiti era stata costretta a sostituire un proprio calciatore per trauma cranico commotivo invocando a carico della società Fano la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi e per gli effetti dell art. 12 comma 1 C.G.S. ;
§ esaminati i documenti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe;
§ rilevato, quanto al presunto clima di intimidazione e violenza che nessuna delle circostanze dedotte trova obiettivo riscontro nel rapporto di gara cui, ai sensi dell'art. 25 del C.G.S. va attribuita fede privilegiata; considerato pertanto che non emergono fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara;
§ rilevato altresì che, nel corso del secondo tempo, sostenitori della società Fano lanciavano in campo numerose bottiglie di vetro , una delle quali colpiva alla testa un calciatore della squadra avversaria, determinandone la sostituzione a causa del trauma subito ( peraltro certificato nella documentazione clinica allegata dalla ricorrente);
§ ritenuto, tuttavia, quanto alla sanzione invocata dalla reclamante che, nel caso in esame deve essere applicata la previsione di cui all'art. 12 comma 1 del C.G.S. nella parte in cui testualmente recita :" Tuttavia, non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nell’ipotesi di fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori o sostenitori delle società che abbiano comportato unicamente alterazione al potenziale atletico di una o di entrambe le società";
§ considerato che il caso prospettato rientra proprio tra quelli da cui deriva esclusivamente un'alterazione del potenziale atletico;
§ rilevato che , in tale ipotesi, la sanzione da applicare è quella di cui alla seconda parte del comma 1 dell'art.12 del C.G.S.
P.Q.M.
delibera
1. di respingere il reclamo
2. di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio : Legnago - Fano 2-3
3. di applicare a titolo di sanzione a carico della società Fano la penalizzazione di tre punti in classifica (pari a quelli conquistati al termine della gara)
4. di addebitare sul conto della A.C. Legnago Salus la tassa di reclamo.