COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 47 del 03/10/2001 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 09/09/2001 – Reclamo GARA DEL 09/09/2001 TRINO CALCIO – MONCALIERI CALCIO S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 47 del 03/10/2001 – pubbl. su www.interregionale.com
Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 09/09/2001 – Reclamo
GARA DEL 09/09/2001 TRINO CALCIO - MONCALIERI CALCIO S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell' art. 29 comma 5 e 9 del C.G.S.
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 33 del 12 92001- rilevato che la società Trino Calcio non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe;
P.Q.M.
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio : Trino - Moncalieri 2-2
3) di addebitare sul conto della società Trino Calcio la tassa di reclamo.