COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 49 del 05.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI LIRE 5.000.000 (E 2.582,28) E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 33 del 12.09.2001 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 49 del 05.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI LIRE 5.000.000 (E 2.582,28) E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 33 del 12.09.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· letti gli atti;
· esaminato il reclamo dell’U.S. Castrovillari Calcio con il quale è stato chiesto in via principale l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo ed in via subordinata la riduzione della sanzione irrogata (ammenda di lire 5.000.000 e diffida);
· ritenuto che la sanzione è stata irrogata perché sostenitori del Castrovillari in campo avverso si opponevano con violenza all’avversa tifoseria della Nuova Vibonese con l’uso di corpi contundenti ed inoltre perché l’arbitro, a seguito di quanto verificatosi, doveva sospendere la gara per circa 12 minuti (peraltro gli episodi di violenza verificatisi rendevano necessario l’intervento di autoambulanze a seguito delle lesioni riportate dai sostenitori);
· valutato che tutto quanto rappresentato in sede di reclamo dall’U.S. Castrovillari, non essendo provvisto di alcun supporto probatorio, non può incidere sul rapporto arbitrale che gode ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva di fede privilegiata;
· considerato però che una più attenta lettura dello stesso rapporto arbitrale e degli atti giunti all’esame di questa Commissione induce ad alcune considerazioni che qui di seguito si riportano: 1) non è stato tenuto in considerazione il fatto che il Castrovillari giocava in campo avverso e che aveva posto in essere in via preventiva una serie di adempimenti diretti a scongiurare ogni tipo di incidenti (comunicazione alle Forze dell’Ordine del numero di targa dei veicoli e del tipo degli stessi veicoli che avrebbero condotto i tifosi a Vibo Valenzia); 2) non è stato tenuto conto che la responsabilità dell’ordine pubblico competeva alla Società di casa (Nuova Vibonese) e che sugli incidenti verificatisi ha contribuito il numero esiguo di agenti di Polizia destinati a separare le opposte tifoserie nella tribuna dello stadio;
· non può che ritenersi eccessiva la sanzione dell’ammenda di lire 5.000.000 e diffida che va comunque ridotta,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’U.S. Castrovillari Calcio, riduce la sanzione irrogata alla sola ammenda di lire 4.000.000 (E 2.065,83). Nulla per la tassa non versata.
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