COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 49 del 05.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. ALTAMURA S.r.l. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E ACCORDO L.N.D./A.I.A.C. (nota s.n. del 01.08.2001).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 49 del 05.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. ALTAMURA S.r.l. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E ACCORDO L.N.D./A.I.A.C. (nota s.n. del 01.08.2001). La Commissione Disciplinare, a seguito di accoglimento parziale del ricorso proposto il 25.9.2000 dall'allenatore dell'U.S. Altamura, sig. Angelo Frappampina per contrasti sorti con il Presidente della predetta Società in merito alle modalità di risoluzione del rapporto, il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 31 marzo 2001, a mezzo Comunicato Ufficiale n. 6 ha deferito l'allenatore e la Società U.S. Altamura, innanzi a questa Commissione, "per aver pattuito il pagamento del premio di tesseramento in più di quattro rate e per aver pattuito una somma a titolo di rimborso spese in forma e misura non consentita dalle carte federali, tutto in violazione dell'art. 44 L.N.D. e accordo L.N.D./A.I.A.C.". La Commissione Disciplinare, rilevato che il contratto concluso, addì 8 agosto 2000 tra la U.S. Altamura e il sig. Frappampina prevedeva il pagamento della somma di Lit. 10.000.00 annuali, quale premio di tesseramento e Lit. 10.000.000 annuali, quale rimborso spese viaggi e trasferte da pagarsi in dieci rate mensili da Lit. 2.000.000 con scadenza al 30 di ogni mese, a decorrere dal 30 agosto 2000, accordo depositato dall' U.S. Altamura s. r. l. contestualmente alla richiesta di tesseramento presso il Comitato Interregionale; preso atto che in atti vi è una ricevuta, datata 3 agosto 2000, a firma del Frappampina, successiva alla conclusione dell'accordo, per la somma di Lit. 5.000.000, come da a/c n.40487720 emesso in Altamura il 2 agosto 2000 da B.C.C. dell'Alta Murgia, da qualificarsi come acconto sull'importo globale pattuito, circostanza evidenziata anche dal Presidente della società nella lettera 7 dicembre 2000 indirizzata al Collegio arbitrale LND ; che, pertanto l'accordo economico tra le parti - prevedendo un compenso di Lit. 20.000.000 all'anno- non risulta violativo degli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della L.N.D., come da Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2000-2001, rientrante il compenso al di sotto dell'importo massimo di Lit. 22.000.000; rilevato che la pattuizione di una somma maggiore di quella consentita dalle norme federali non è provata e la contestazione - come prospettata nel deferimento, da parte del Collegio Arbitrale, è generica non essendo indicato l'importo globale dell'accordo economico e la somma asseritamente prevista in più rispetto al limite fissato dalle norme in questione, mentre è inconferente il richiamo all'art. 44 Reg. LND relativo alle inadempienze dei calciatori e degli allenatori ; che, per converso, la pattuizione tra le parti di una rateizzazione dell'importo di Lit. 10.000.000 in 10 rate mensili, a decorrere dal 30 agosto 2000 è in contrasto con la previsione dell'art. 42, comma 2 Regolamento della L.N.D. secondo cui la rateizzazione non può superare le quattro scadenze per stagione sportiva sì che, accertata la violazione in materia gestionale ed economica, da parte dell'US Altamura in ordine alle modalità di corresponsione della somma pattuita, tenuto conto della lievità della condotta, va inflitta all'US. Altamura l'ammenda di Lit. 500.000, P.Q.M. riconosciuta all'US Altamura, in relazione ai capi contestati nel deferimento del Collegio Arbitrale presso la LND di cui sopra, la violazione dell'art. 42 del Regolamento della L.N.D.; infligge all'US. Altamura l'ammenda di Lit. 500.000 (E 258,22) per aver pattuito una rateizzazione del compenso all'allenatore dilettante Angelo Frappampina Stagione Sportiva 2000-2001 non consentita. proscioglie l'U S. Altamura S.r.l. dalle altre contestazioni di cui al deferimento.
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