COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 52 del 10/10/2001 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 16/09/2001 – Reclamo GARA DEL 16/09/2001 SORRENTO – GLADIATOR S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 52 del 10/10/2001 – pubbl. su www.interregionale.com
Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 16/09/2001 – Reclamo
GARA DEL 16/09/2001 SORRENTO - GLADIATOR S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 38 del 19 92001
- rilevato che la società Sorrento non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe;
- rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell' art. 29 comma 5 e 9 del C.G.S.
P.Q.M.
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio Sorrento - Gladiator 0-1
3) di addebitare sul conto della società Sorrento la tassa di reclamo.