COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 54 del 12.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. POOL INDUSTRIE CIVITA CASTELLANA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE AL CALCIATORE SOPRANZETTI PAOLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 47 del 03.10.2001 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 54 del 12.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. POOL INDUSTRIE CIVITA CASTELLANA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE AL CALCIATORE SOPRANZETTI PAOLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 47 del 03.10.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
· il Giudice Sportivo ha squalificato per tre gare il calciatore Sopranzetti Paolo perché a gioco fermo colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto;
· propone reclamo la U.S. Pool Industrie Civita Castellana chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al calciatore;
· dagli atti di gara emerge che in effetti il Sopranzetti, rispondendo ad un analogo gesto di un calciatore della squadra avversaria, ha colpito quest’ultimo con una gomitata;
· tale ricostruzione dei fatti, sostanzialmente non contestata dalla reclamante, appare adeguatamente sanzionata dalla decisione del Giudice Sportivo che va quindi confermata,
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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