COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 54 del 12.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. POOL INDUSTRIE CIVITA CASTELLANA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE AL CALCIATORE SOPRANZETTI PAOLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 47 del 03.10.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 54 del 12.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. POOL INDUSTRIE CIVITA CASTELLANA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE AL CALCIATORE SOPRANZETTI PAOLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 47 del 03.10.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: · il Giudice Sportivo ha squalificato per tre gare il calciatore Sopranzetti Paolo perché a gioco fermo colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto; · propone reclamo la U.S. Pool Industrie Civita Castellana chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al calciatore; · dagli atti di gara emerge che in effetti il Sopranzetti, rispondendo ad un analogo gesto di un calciatore della squadra avversaria, ha colpito quest’ultimo con una gomitata; · tale ricostruzione dei fatti, sostanzialmente non contestata dalla reclamante, appare adeguatamente sanzionata dalla decisione del Giudice Sportivo che va quindi confermata, P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it