COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 54 del 12.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MONTEROTONDO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FRATONI DANILO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 47 del 03.10.2001 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 54 del 12.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MONTEROTONDO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FRATONI DANILO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 47 del 03.10.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· letto il reclamo in epigrafe;
· rilevato che le considerazioni della reclamante, secondo cui il Fratoni si sarebbe strattonato a vicenda con un calciatore avversario, senza riportare alcuna lesione dell’integrità fisica, appaiono in contrasto con le risultanze del rapporto dell’A.A., da cui emerge che a gioco fermo il Fratoni colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto;
· ritenuto che ai sensi dell’articolo 31 lett. a1 agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano svolti così come ivi descritti;
· considerato che la sanzione della squalifica per tre gare appare di congrua entità, e che pertanto il reclamo deve essere respinto,
P.Q.M.
rigetta il reclamo in epigrafe, con addebito della relativa tassa in capo alla Società reclamante.
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