COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 54 del 12.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MONTEROTONDO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FRATONI DANILO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 47 del 03.10.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 54 del 12.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MONTEROTONDO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FRATONI DANILO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 47 del 03.10.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letto il reclamo in epigrafe; · rilevato che le considerazioni della reclamante, secondo cui il Fratoni si sarebbe strattonato a vicenda con un calciatore avversario, senza riportare alcuna lesione dell’integrità fisica, appaiono in contrasto con le risultanze del rapporto dell’A.A., da cui emerge che a gioco fermo il Fratoni colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto; · ritenuto che ai sensi dell’articolo 31 lett. a1 agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano svolti così come ivi descritti; · considerato che la sanzione della squalifica per tre gare appare di congrua entità, e che pertanto il reclamo deve essere respinto, P.Q.M. rigetta il reclamo in epigrafe, con addebito della relativa tassa in capo alla Società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it