COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 60 del 19.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO PORTOGRUARO-SUMMAGA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GRASSI DIEGO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 52 del 10.10.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 60 del 19.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO PORTOGRUARO-SUMMAGA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GRASSI DIEGO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 52 del 10.10.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letto il reclamo proposto dalla Portogruaro-Summaga in data 16.10.2001 avverso la squalifica per tre gare inflitte a Grassi Diego sull’assunto che “durante un’azione di gioco si spintonava ripetutamente con un giocatore avversario che lo tratteneva e, per svincolarsi, alzava i gomiti istintivamente colpendo fortuitamente l’avversario che lo tratteneva”; · che la dinamica del fatto risulta totalmente contraddetta dal referto arbitrale nel quale si afferma che il “Grassi colpiva con una gomitata al volto un giocatore avversario a gioco fermo”; · che la squalifica per tre gare è sanzione congrua rispetto alla gravità e volontarietà della condotta in quanto la gomitata al volto fu inferta a gioco fermo e non in azione di gioco come asserito dalla reclamante non essendovi elementi contrari alla ricostruzione del fatto secondo le dichiarazioni dell’arbitro, che hanno fede privilegiata ex articolo 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva, P.Q.M. respinge il reclamo e conferma le tre giornate di squalifica a Grassi Diego. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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