COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 60 del 19.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. GLADIATOR AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DI MAIO VINCENZO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 52 del 10.10.2001 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 60 del 19.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. GLADIATOR AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DI MAIO VINCENZO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 52 del 10.10.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo
osserva
la U.S. Gladiator ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per due giornate di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Di Maio Vincenzo perché, nel corso della gara Latina/Gladiator del 07.10.2001, espulso “per aver profferito all’arbitro frase offensiva”. Il reclamo è infondato e va respinto. E difatti il fatto addebitato al calciatore Di Maio non è in contestazione, in quanto ammesso dalla stessa reclamante; ne consegue che a questa Commissione Disciplinare spetta di pronunciarsi solo sulla congruità della misura della sanzione inflitta. Sotto questo profilo, le due giornate di squalifica irrogate dal Giudice Sportivo risultano
congrue con riferimento alla gravità delle espressioni che il calciatore ha rivolto all’indirizzo del direttore di gara,
P.Q.M.
respinge il reclamo e conferma la sanzione della squalifica per due giornate di gara in danno del calciatore Vincenzo Di Maio. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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