COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 63 del 26.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA VIBONESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAMPORESE GIULIANO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 57 del 17.10.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 63 del 26.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA VIBONESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAMPORESE GIULIANO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 57 del 17.10.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti; · esaminato il reclamo della S.S. Nuova Vibonese con il quale si contesta che le frasi profferite dal calciatore Giuliano Camporese fossero dirette all’arbitro, assumendo che le stesse erano dirette alla panchina della propria squadra ed in particolare al proprio tecnico; · ascoltato per chiarimenti l’arbitro Di Cintio che ha precisato che le espressioni offensive erano senza alcun dubbio rivolte alla sua persona; · ritenuta congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo avendo quest’ultimo punito non solo il comportamento offensivo tenuto dal calciatore ma anche l’espulsione dello stesso per doppia ammonizione, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla S.S. Nuova Vibonese e dispone l’addebito della tassa non versata.
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