COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 64 del 31/10/2001 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 14/10/2001 – Reclamo GARA DEL 14/10/2021 SORRENTO – CASERTANA F.C. S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 64 del 31/10/2001 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 14/10/2001 – Reclamo GARA DEL 14/10/2021 SORRENTO - CASERTANA F.C. S.R.L. Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 57 del 17.10.2001 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Società Casertana con il quale si deduce che la mancata disputa della gara presso lo Stadio comunale "R. Menti" di Castellammare di Stabia per inagibilità dell'impianto sportivo doveva addebitarsi alla Società Sorrento per non aver ottemperato alle prescrizioni richieste alla stessa con il provvedimento di autorizzazione del Sindaco in data 11.10.01, idonee a garantire le necessarie condizioni di sicurezza per lo svolgimento della predetta gara, invocando per l'effetto la punizione sportiva della perdita della gara; - ritenuto che dalla documentazione acquisita emerge che la revoca dell'agibilità provvisoria dell'impianto sportivo, concessa con provvedimento dell'11.10.2001, è intervenuta a seguito del sopralluogo eseguito il 13.10.2001 dal Dirigente Settore LL.PP. del Comune di Castellammare di Stabia con il quale si riscontravano la sopravvenuta assenza e delle necessarie condizioni di sicurezza per lo svolgimento della gara relative all'impianto sportivo e non già per le dedotte inadempienze da parte della Società Sorrento; - considerato che l'inagibilità dello Stadio, accertata solo il giorno precedente all'effettuazione della gara, non consentiva alla Società Sorrento di reperire altro impianto sportivo e che quindi, essendosi in presenza di una causa di forza maggiore, gli atti vanno rimessi al Comitato Interregionale per gli adempimenti di sua competenza inerenti alla ripetizione della gara P.Q.M. - delibera di: - 1) respingere il reclamo; - 2) rimettere gli atti al Comitato Interregionale per gli adempimenti di sua competenza; - 3) di addebitare sul conto della Società Casertana la tassa di reclamo.
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