COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 66 del 31.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER CINQUE GARE EFFETTIVE CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE STESSE A PORTE CHIUSE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 61 del 24.10.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 66 del 31.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER CINQUE GARE EFFETTIVE CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE STESSE A PORTE CHIUSE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 61 del 24.10.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti; · esaminato il ricorso proposto dalla A.C. Nuovo Terzigno con il quale si lamenta l’eccessività della sanzione irrogata (squalifica per n. 5 gare effettive del campo di giuoco e obbligo di disputare le stesse a porte chiuse) sotto molteplici aspetti; · ascoltato il difensore della A.C. Nuovo Terzigno; · valutato che l’eccezione preliminare di falsa applicazione dell’articolo 11 del Codice di Giustizia Sportiva non può essere accolta in quanto detto articolo si riferisce esclusivamente a fatti violenti commessi “in occasione delle gare" e “per fatti commessi all’esterno dell’impianto sportivo”, mentre nella fattispecie i fatti verificatisi ed oggetto della pronuncia del Giudice Sportivo sono maturati in misura preponderante nel corso della gara e rientrano dunque nelle previsioni di cui all’articolo 9 del Codice di Giustizia Sportiva; · ritenuto che i comportamenti tenuti dai sostenitori della A.C. Nuovo Terzigno, pur deplorevoli ed in effetti idonei a determinare più gravi conseguenze, non hanno provocato danni a persone (salvo lo stato di stordimento di alcuni calciatori della squadra avversaria seduti in panchina, a seguito del lancio di n. 4 petardi nelle vicinanze della stessa); · rilevato che, al di la delle valutazioni di parte ricorrente, risultano confermati i fatti verificatisi così come esposti nel rapporto dell’arbitro e, degli assistenti arbitrali e del commissario di campo che godono di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31, lett. a1), fatti di estrema gravità che non possono essere sottovalutati solo perché non hanno arrecato più gravi conseguenze alle persone; · considerato che, in effetti, il Giudice Sportivo non ha preso in considerazione il fattivo comportamento dei dirigenti della A.C. Nuovo Terzigno di cui si trova espressa memoria nel rapporto del commissario di campo; · valutato che la sanzione della squalifica del campo di gioco per n. 5 gare effettive appare eccessiva in relazione a tutto quanto sopra precisato ed in particolare nell’assenza di gravi conseguenze a carico di persone, mentre la sanzione dell’obbligo di disputare le successive gare in campo neutro a porte chiuse trova piena giustificazione nelle ragioni di ordine pubblico collegate alla potenzialità negativa dei comportamenti tenuti, estrinsecatisi nei disordini verificatisi a fine gara all’esterno dell’impianto sportivo, che hanno reso necessario l’intervento della Forza Pubblica e l’uso di lacrimogeni, P.Q.M. in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla A.C. Nuovo Terzigno, riduce la squalifica del campo di gioco a n. 3 gare effettive con obbligo di disputare le stesse a porte chiuse. Nulla per la tassa non versata.
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