COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 69 del 09.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 61 del 24.10.2001 – Campionato Serie D). DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 69 del 09.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 61 del 24.10.2001 – Campionato Serie D). DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, osserva la Casertana F.C. ha proposto reclamo avverso la squalifica del campo di gara per due giornate inflitte dal Giudice Sportivo con C.U.n. 61 del 24.10.2001 a seguito di quanto accaduto al termine della gara Casertana-Gladiator disputata il 21.10.2001. Come risulta dal rapporto arbitrale, al termine dell’incontro il direttore di gara, mentre si accingeva a rientrare negli spogliatoi, all’ingresso del sotto passaggio veniva colpito con un violento calcio alla schiena da una persona identificata dall’arbitro come “un addetto ai cancelli”. La Casertana ha quindi richiesto la riduzione della squalifica, sostenendo che la persona colpevole dell’accaduto non avrebbe alcun rapporto con la reclamante, e che si tratterebbe di soggetto autonomamente ed arbitrariamente acceduto nello spazio antistante gli spogliatoi. Il ricorso è infondato e va respinto. E difatti, a prescindere da ogni analisi in merito alla qualifica del soggetto colpevole dell’accaduto, quello che rileva nel caso di specie è che la Società risponde in ogni caso della commissione di fatti violenti da parte di propri sostenitori o di persone addette a servizi della Società. E che nella fattispecie il direttore di gara sia stato violentemente colpito, è circostanza che non forma oggetto di contestazione. Le misure della sanzione inflitta risulta peraltro congrua rispetto all’addebito, P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it