COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 77 del 16.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. REAL MONTECCHIO AVVERSO L’AMMENDA DI LIRE 6.000.000 (E 3.098,74) E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 61 del 24.10.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 77 del 16.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. REAL MONTECCHIO AVVERSO L’AMMENDA DI LIRE 6.000.000 (E 3.098,74) E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 61 del 24.10.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti relativi al reclamo in epigrafe; · rilevato che la reclamante non contesta lo svolgimento dei fatti così come descritti nei rapporti degli ufficiali di gara, da cui si evince che un assistente arbitrale veniva attinto sul corpo da alcuni sputi provenienti da sostenitori locali, e che a fine gara si formava un assembramento ostile di tifosi del Montecchio che, oltre a ingiuriare e minacciare la terna arbitrale, li costringeva a rimanere all’interno degli spogliatoi per circa un’ora e mezza e ad allontanarsi dall’impianto a bordo di un’autovettura dei Carabinieri; sostenitori locali cercavano altresì di colpire l’auto degli ufficiali di gara fino al casello autostradale; · considerato pertanto che, anche ai sensi dell’articolo 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva, deve ritenersi che i fatti si siano affettivamente svolti così come descritti nei rapporti dell’arbitro e dell’assistente arbitrale; · ritenuto che, in ragione della modalità di svolgimento dei fatti, sanzione congrua appare quella irrogata dal Giudice Sportivo, che pertanto deve essere confermata, P.Q.M. rigetta il reclamo in epigrafe e dispone incamerarsi la relativa tassa già versata.
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