COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 77 del 16.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE BERTARELLI ANDREA (tesserato U.S. Grosseto) PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL CG.S. E ART. 40 COMMA 3 DELLE N.O.I.F. (nota n. 1153/WP/ct/segr. del 16.10.2001).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 77 del 16.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE BERTARELLI ANDREA (tesserato U.S. Grosseto) PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL CG.S. E ART. 40 COMMA 3 DELLE N.O.I.F. (nota n. 1153/WP/ct/segr. del 16.10.2001). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il deferimento, ascoltato il calciatore Bertarelli Andrea nella riunione del 16.11.2001, osserva il Presidente del Comitato Interregionale ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare il calciatore Bertarelli Andrea, in quanto, pur tesserato con la U.S. Grosseto, avrebbe indebitamente ed arbitrariamente sottoscritto un nuovo tesseramento in favore della Società Tarquinia Alto Lazio. Il Bertarelli, ascoltato da questa Commissione Disciplinare, ha confermato quanto in precedenza sostenuto in una memoria dallo stesso trasmessa a questo Collegio giudicante, e cioè che la circostanza, non contestata, è stata frutto di un mero errore materiale imputabile allo stesso deferito. E difatti il Bertarelli ha sostenuto che il mancato tempestivo e regolare tesseramento con la Società Tarquinia sarebbe stato determinato dal mancato recapito, da parte del servizio postale della lista di trasferimento, regolarmente compilata, comprovante il passaggio del calciatore dal Grosseto al Guidonia. La circostanza addotta non è stata provata, e quindi nulla rileva con riferimento all’addebito. Risulta, infatti, certo dalla documentazione in atti che il Bertarelli, pur tesserato con il Grosseto, abbia sottoscritto, con ciò violando l’articolo 40 delle N.O.I.F., altro tesseramento in favore del Tarquinia. Da ciò discende che il deferimento debba trovare accoglimento. Per ciò che attiene la sanzione da infliggere, questa Commissione Disciplinare ritiene congrua con riferimento ai fatti in contestazione l’irrogazione in danno del Bertarelli della squalifica per due giornate di gara, P.Q.M. accoglie il deferimento ed irroga al calciatore Bertarelli Andrea la squalifica per due giornate di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it