COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 81 del 23.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.C.C. POZZUOLO DEL FRIULI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SPAMPETTA ANDREA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2001 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 81 del 23.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.C.C. POZZUOLO DEL FRIULI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SPAMPETTA ANDREA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti del provvedimento,
osserva:
il Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2001, squalificava per tre gare effettive il calciatore Stampetta Andrea della U.C.C. Pozzuolo del Friuli perché “a, gioco fermo, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto”.
Avverso il provvedimento sanzionatorio, presentava reclamo, nell’interesse del calciatore Stampetta, la Società di appartenenza U.U.C. Pozzuolo del Friuli sostenendo che il proprio atleta aveva involontariamente colpito al volto un avversario, nel tentativo di svincolarsi mentre
tratteneva il pallone in attesa di poter battere un calcio di punizione conseguente ad un fallo commesso ai suoi danni e concludeva chiedendo una riduzione della sanzione applicata.
In mancanza di prove sicure indicate a sostegno della tesi difensiva, considerato che l’arbitro, nel proprio rapporto, non ha avuto alcun dubbio nell’indicare la volontarietà dell’atto compiuto dal calciatore Stampetta a giuoco fermo, tenuto conto del valore di prova privilegiata conferito agli atti ufficiali di gara in base all’articolo 31 – a1) del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere respinto,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla U.C.C. Pozzuolo del Friuli nell’interesse del calciatore Stampetta Andrea . Dispone l’addebito della tassa non versata.
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