COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 81 del 23.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE BELLOCCHI MARCO (tesserato A.S. Sestese Calcio) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 81 del 23.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE BELLOCCHI MARCO (tesserato A.S. Sestese Calcio) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento, osserva: con Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2001 il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Bellocchi Marco della Sestese Calcio per due gare effettive “per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo”. Avverso tale provvedimento sanzionatorio, proponeva ritualmente reclamo il calciatore Bellocchi Marco, chiedendo la riduzione della sanzione irrogata in quanto l’atto violento sarebbe stato commesso durante il gioco e non a gioco fermo. In mancanza, però, di prove sicure indicate a sostegno della tesi difensiva, considerato che l’arbitro, nel proprio rapporto, non ha avuto alcun dubbio nell’indicare che il Bellocchi aveva colpito un avversario con un calcio da terra all’altezza delle ginocchia dopo che era stata fischiata l’interruzione del gioco, tenuto conto del valore di prova privilegiata conferito agli atti ufficiali di gara in base all’articolo 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere respinto, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dal calciatore Bellocchi Marco e dispone di incamerare la tassa versata.
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