COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 81 del 23.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPOORTIVO IN MERITO ALLA GARA SORRENTO/CASERTANA DEL 14.10.2001 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 64 del 31.10.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 81 del 23.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPOORTIVO IN MERITO ALLA GARA SORRENTO/CASERTANA DEL 14.10.2001 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 64 del 31.10.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · visti gli atti; · esaminato il ricorso della Casertana F.C. S.r.l. con cui si contesta la decisione del Giudice Sportivo che ha respinto il reclamo diretto ad ottenere la declaratoria di responsabilità della A.S. Sorrento per non essersi disputata la gara Sorrento-Casertana per inagibilità dell’impianto di gioco e conseguentemente la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2; · esaminata la memoria difensiva della A.S. Sorrento; · ascoltate le parti personalmente; · rilevato che da un attento esame della documentazione in atti è stato possibile constatare: · che in data 12.10.2001 il Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia concedeva l’agibilità provvisoria dello stadio Comunale “Romeo Menti” per la disputa dell’incontro Sorrento-Casertana in programma il 14.10.2001; · che in data 12.10.2001 il Dirigente settore Lavori Pubblici – impianti sportivi del Comune di Castellammare di Stabia comunicava al Sorrento ed alla Libertas Stabia che, a causa dei lavori in corso a partire dal 15.10.2001 lo Stadio comunale “Romeo Menti” non avrebbe più potuto essere utilizzato fino a nuove disposizioni; · che lo stesso dirigente in data 13.10.2001 constatava che non sussistevano più “le condizione tecniche-operative e strutturali per l’esecuzione dell’incontro Sorrento-Casertana” e, pertanto, procedeva alla revoca dell’autorizzazione già concessa, documento controfirmato dall’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune; · che provvedimento formale di revoca dell’autorizzazione della utilizzazione dell’impianto veniva emesso in data 13.10.2001 dall’Assessore Lavori Pubblici del Comune di Castellammare di Stabia (per conto del Sindaco) e dal dirigente Settore Lavori Pubblici – Ufficio Impianto Sportivi del Comune di Castellammare di Stabia; · considerato che la comunicazione di inagibilità dello stadio, accertata il giorno precedente alla effettuazione della gara e solo allora resa nota alla A.S. Sorrento, non poneva detta Società nella condizione di poter provvedere tempestivamente a reperimento di altro impianto sportivo idoneo; · ritenuto che le considerazioni svolte dalla Casertana non possono essere accolte perché il Sorrento aveva tempestivamente indicato il proprio campo di gioco; perché la Divisione Interregionale e gli altri organi competenti avevano già statuito in ordine all’idoneità dell’impianto in questione; perché le facili considerazioni dirette a lasciare intendere che, ove rigettato il presente reclamo, potrebbero ripetersi situazioni analoghe a seguito di comportamenti fraudolenti non può essere motivo di convincimento, ogni fattispecie dovendo essere esaminata nella sua particolarità; · rilevato che, alla fine di tutto quanto sopra esposto, appare evidente come ci si trovi in presenza di una causa di forza maggiore di fronte alla quale la A.S. Sorrento nulla avrebbe potuto fare più di quel che ha fatto e che pertanto appare equa la decisione del Giudice Sportivo di rimessione degli atti al Comitato Interregionale per gli adempimenti di competenza inerenti alla ripetizione della gara, P.Q.M. respinge il ricorso proposto dalla Casertana F.C. S.r.l. e dispone l’addebito della tassa non versata.
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