COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 94 del 07.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI LIRE 1.000.000 (EURO 516,46) (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 84 del 28.11.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 94 del 07.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI LIRE 1.000.000 (EURO 516,46) (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 84 del 28.11.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · preso atto del reclamo con cui la S.r.l. Grosseto ha chiesto la revoca o la riduzione della sanzione dell’ammenda di lire 1.000.000, irrogata dal Giudice Sportivo con decisione pubblicata nel C.U. n. 84 del 28.11.2001, “per assembramento ostile a fine gara, all’uscita dell’impianto sportivo, da parte di sostenitori della Società nei confronti della terna arbitrale”; · rilevato che l’esposizione dei fatti contenuta nel reclamo non trova alcun riscontro negli atti di gara e particolarmente nel rapporto arbitrale in cui si legge che, al termine della gara, dopo oltre un’ora dal fischio finale, circa 50 persone insultavano e minacciavano la terna arbitrale, che era costretta a lasciare l’impianto sportivo con scorta della Forza Pubblica; · ritenuto, pertanto, che la condotta dei sostenitori della S.r.l. Grosseto F.C. merita la sanzione irrogata, che appare equa, P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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