COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 10 del 29.07.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILOGRANA SERGIO, D’ASTORE GIUSEPPE, MACI GIAMPIERO, MIGGIANO ALDO, SICURO ROMEO, MANTA COSIMO, SICURO ANTONIO E MIGGIANO TAMARA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21. COMMI 2 E 3 DELLE N.O.I.F. (nota n. 185/12pf/GF/en del 21.11.2000).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 10 del 29.07.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILOGRANA SERGIO, D’ASTORE GIUSEPPE, MACI GIAMPIERO, MIGGIANO ALDO, SICURO ROMEO, MANTA COSIMO, SICURO ANTONIO E MIGGIANO TAMARA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21. COMMI 2 E 3 DELLE N.O.I.F. (nota n. 185/12pf/GF/en del 21.11.2000). La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • esaminato il deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di Sergio Vito Antonio Filograna, Giuseppe D’Astore, Giampiero Maci, Aldo Miggiano, Romeo Sicuro, Cosimo Manta, Antonio Sicuro, Tamara Miggiano, tutti dirigenti del Casarano Calcio in carica al momento della sentenza dichiarativa di fallimento della società ed in carica nel precedete biennio, per violazione dell’articolo 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F.; • preso atto delle conclusioni della Procura Federale, rappresentata dal dr. Bracciale, che ha chiesto l’applicazione delle norme sopraenunciate per tutti i deferiti, • ascoltato il difensore dei sigg. Filograna, D’Astore e Maci ed il sig. Manta di persona; • accertata la regolarità della comunicazione del deferimento per tutti i deferiti, anche per il sig. Antonio Sicuro, che non ha provveduto al ritiro della relativa raccomandata presso l’Ufficio Postale Competente pur avendo ricevuto regolare avviso; • valutato che l’articolo 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. si limita ad affermare: a) che non possono essere dirigenti né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l’affiliazione a termine dell’art. 16 delle N.O.I.F.; b) che possono essere colpiti dalla preclusione sopraindicata gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio; • ritenuto che la preclusione menzionata deve intendersi automatica per i dirigenti che si trovino o si siano trovati nelle situazioni sopra meglio indicate, salvo che venga dimostrata la esclusione di ogni partecipazione all’attività societaria da parte degli stessi; • considerato che nessuna prova al riguardo è stata fornita da parte dei deferiti; • considerato, altresì, che non possono essere prese in considerazione le eccezioni preliminari sollevate dal difensore dei sigg. Filograna, D’Astore e Maci in quanto i deferiti risultano dagli atti pienamente al corrente del deferimento disposto nei loro confronti e possono essere sanzionati da questa Commissione, pur se non più tesserati, per costante interpretazione degli Organi di Giustizia di questa Federazione; • valutato che la violazione dell’articolo 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 21, commi 2 e3 delle N.O.I.F., che oggi appare inequivocabile per tutti i deferiti potrà essere oggetto di nuova valutazione nella sede competente ove, in futuro, nell’ambito della definizione dei giudici in sede fallimentare, dovessero emergere nuove e diverse responsabilità, P.Q.M. in accoglimento del deferimento della Procura Federale, dispone la preclusione prevista dall’articolo 21, comma 2 delle N.O.I.F., per tutti i deferiti.
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