COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TERMOLI AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LAURENTINI MIRKO IN OCCASIONE DELLA GARA TERRACINA/TERMOLI DEL 26.01.2003 (Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TERMOLI AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LAURENTINI MIRKO IN OCCASIONE DELLA GARA TERRACINA/TERMOLI DEL 26.01.2003 (Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • rilevato che la Società U.S. Termoli ha presentato reclamo avverso il risultato della gara Terracina/Termoli del 26.01.2003 avendo preso parte alla gara, per la Società Terracina, il calciatore Laurentini Mirko, che non aveva titolo; • ritenuto che erroneamente la Società U.S. Termoli ha investito del reclamo questa Commissione Disciplinare, non vertendosi nella ipotesi di cui all’articolo 42, comma 3 del C.G.S., ma in quella di cui all’articolo 24, comma 8 del C.G.S. in relazione all’articolo 12, comma 5 del C.G.S. e che, pertanto, gli atti vanno trasmessi al Giudice Sportivo competente in ordine al reclamo, P.Q.M. dichiara la propria incompetenza e dispone trasmettersi gli atti al Giudice Sportivo competente.
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