COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAGNAZZO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 92 del 29.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAGNAZZO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 92 del 29.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo proposto dalla S.S. Manfredonia Calcio con il quale si lamenta la eccessività della sanzione irrogata al calciatore Antonio Cagnazzo (squalifica per n. 5 giornate di gara); • preso atto che la Società reclamante, pur riconoscendo che il calciatore Cagnazzo abbia tenuto comportamento non regolamentare, ritiene di doverlo giustificare essendo la rimostranza rivolta a due calciatori ex compagni di squadra nella passata stagione sportiva; • preso atto, altresì, che la Società reclamante esclude ogni altro comportamento antiregolamentare, così come qualsivoglia danno fisico arrecato ai calciatori avversari; • ritenuto che i comportamenti tenuti dal calciatore Cagnazzo, quali esposti nel rapporto del Commissario di campo, sono sicuramente censurabili anche perché reiterati a fine gara al punto che provocava l’intervento della Forza Pubblica e dei dirigenti locali; • rilevato che non può costituire una giustificazione il fatto che il comportamento censurabile si sia limitato nei confronti di due ex compagni di squadra, • valutato che la versione dei fatti quale assunta dalla Società reclamante non esclude quanto asserito nel rapporto del Commissario di campo, • considerato che in ogni caso il rapporto del Commissario di campo gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.; • ritenuta la congruità della sanzione irrogata, P:Q.M. respinge il reclamo proposto dalla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. e per l’effetto, conferma la squalifica irrogata al calciatore Antonio Cagnazzo; dispone l’addebito della tassa non versata.
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