COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SIRACUSA/CAVESE DEL 25.01.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 92 del 29.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SIRACUSA/CAVESE DEL 25.01.2003
(delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 92 del 29.01.2003 – Campionato
Nazionale Dilettanti)
La Commissione Disciplinare,
esaminato il reclamo proposto della U.S. Siracusa, visti gli atti, ascoltato il difensore della
reclamante, e ritenuto che:
• il capo del gravame che investe la decisione di irrogazione della sanzione della punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 è da ritenersi inammissibile, atteso che
il relativo reclamo non risulta inviato alla controparte come espressamente previsto, a pena di
inammissibilità, dal combinato disposto dei punti 5 e 9 dell’art. 20 del C.G.S.;
• ammissibile, ma infondato risulta, invece, il gravame afferente la misura della sanzione – tre
giornate di squalifica – irrogata per la condotta dei sostenitori della U.S. Siracusa che ha dette
luogo ad una prima sospensione, per dodici minuti, della gara, e, quindi, alla sua definitiva
sospensione per la impossibilità a proseguirla;
• a tale riguardo devesi precisare, anzitutto, come le argomentazioni e deduzioni difensive
svolte, in punto di fatto, dalla reclamante, siano fondate su circostanze che risultano smentite
dall’esame degli atti ufficiali – dotati di fede privilegiata ex art. 31 lett. a1) del C.G.S. -
sottolineando in particolare come: 1) non sussiste la dedotta contraddizione tra i referti
rispettivamente resi dall’arbitro e dal commissario di campo, anche quest’ultimo, infatti, ha
descritto le stesse intemperanze rilevate dal direttore di gara limitandosi a non
specificatamente rilevare – ma non certo ad escludere – l’avvenuta invasione di campo da
parte di tre sostenitori della U.S. Siracusa; 2) non condivisibile risulta, poi, l’argomentazione
giusta la quale si sarebbe trattato di “azioni di semplice intemperanza e disturbo….., rivolte
unicamente verso dirigenti ……, e non caratterizzate da pericolosità”: al contrario - anche se
è lo stesso arbitro a confermare che la protesta era rivolta in danno della dirigenza locale –
non è dubbio che essa trovò espressione nel lancio in campo – indistintamente in direzione di
chiunque fosse lì presente – da parte di molti sostenitori locali, di oggetti di ogni tipo, alcuni
dei quali (un pezzo di scala in ferro, componenti di sanitari, aste, ecc. ecc.) connotati da
grande pericolosità lesiva; 3) non risponde a verità la circostanza giusta la quale le
intemperanze dei tifosi stessero scemando: al contrario risulta dagli atti che, non appena
ripresa la gara, esse ebbero a ripetersi, e che continuarono, poi, anche successivamente alla
sospensione definitiva della medesima, per concludersi soltanto alle ore 17,30;
• quanto alle argomentazioni, in diritto, in ordine ad una pretesa non punibilità della Società
ospitante in difetto di comprovata colpevolezza in concreto, devesi osservare come le, pure
eleganti, considerazioni della reclamante risultino fondate e su forme e principi proprio
dell’ordinamento civile italiano, mentre la fattispecie che ci occupa trova la sua esclusiva
regolamentazione negli articoli 9, e 11 del C.G.S. che stabiliscono la responsabilità oggettiva
della Società, che viene esclusa unicamente allorché i fatti siano commessi “per motivi
estranei alla gara”. Sotto tale ultimo profilo devesi, infine, sottolineare che la circostanza che
la protesta fosse indirizzata in danno della dirigenza locale non costituisce un “motivo”
idoneo a far ritenere tale protesta estranea, anche occasionalmente, alla gara,
P.Q.M.
rigetta il reclamo proposto dalla U.S. Siracusa. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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