COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SIRACUSA/CAVESE DEL 25.01.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 92 del 29.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SIRACUSA/CAVESE DEL 25.01.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 92 del 29.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo proposto della U.S. Siracusa, visti gli atti, ascoltato il difensore della reclamante, e ritenuto che: • il capo del gravame che investe la decisione di irrogazione della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 è da ritenersi inammissibile, atteso che il relativo reclamo non risulta inviato alla controparte come espressamente previsto, a pena di inammissibilità, dal combinato disposto dei punti 5 e 9 dell’art. 20 del C.G.S.; • ammissibile, ma infondato risulta, invece, il gravame afferente la misura della sanzione – tre giornate di squalifica – irrogata per la condotta dei sostenitori della U.S. Siracusa che ha dette luogo ad una prima sospensione, per dodici minuti, della gara, e, quindi, alla sua definitiva sospensione per la impossibilità a proseguirla; • a tale riguardo devesi precisare, anzitutto, come le argomentazioni e deduzioni difensive svolte, in punto di fatto, dalla reclamante, siano fondate su circostanze che risultano smentite dall’esame degli atti ufficiali – dotati di fede privilegiata ex art. 31 lett. a1) del C.G.S. - sottolineando in particolare come: 1) non sussiste la dedotta contraddizione tra i referti rispettivamente resi dall’arbitro e dal commissario di campo, anche quest’ultimo, infatti, ha descritto le stesse intemperanze rilevate dal direttore di gara limitandosi a non specificatamente rilevare – ma non certo ad escludere – l’avvenuta invasione di campo da parte di tre sostenitori della U.S. Siracusa; 2) non condivisibile risulta, poi, l’argomentazione giusta la quale si sarebbe trattato di “azioni di semplice intemperanza e disturbo….., rivolte unicamente verso dirigenti ……, e non caratterizzate da pericolosità”: al contrario - anche se è lo stesso arbitro a confermare che la protesta era rivolta in danno della dirigenza locale – non è dubbio che essa trovò espressione nel lancio in campo – indistintamente in direzione di chiunque fosse lì presente – da parte di molti sostenitori locali, di oggetti di ogni tipo, alcuni dei quali (un pezzo di scala in ferro, componenti di sanitari, aste, ecc. ecc.) connotati da grande pericolosità lesiva; 3) non risponde a verità la circostanza giusta la quale le intemperanze dei tifosi stessero scemando: al contrario risulta dagli atti che, non appena ripresa la gara, esse ebbero a ripetersi, e che continuarono, poi, anche successivamente alla sospensione definitiva della medesima, per concludersi soltanto alle ore 17,30; • quanto alle argomentazioni, in diritto, in ordine ad una pretesa non punibilità della Società ospitante in difetto di comprovata colpevolezza in concreto, devesi osservare come le, pure eleganti, considerazioni della reclamante risultino fondate e su forme e principi proprio dell’ordinamento civile italiano, mentre la fattispecie che ci occupa trova la sua esclusiva regolamentazione negli articoli 9, e 11 del C.G.S. che stabiliscono la responsabilità oggettiva della Società, che viene esclusa unicamente allorché i fatti siano commessi “per motivi estranei alla gara”. Sotto tale ultimo profilo devesi, infine, sottolineare che la circostanza che la protesta fosse indirizzata in danno della dirigenza locale non costituisce un “motivo” idoneo a far ritenere tale protesta estranea, anche occasionalmente, alla gara, P.Q.M. rigetta il reclamo proposto dalla U.S. Siracusa. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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