COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.G. MANDURIA SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER QUATTRO GARE EFFETTIVE CON DECORRENZA IMMEDIATA E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI DE BLASIO COSIMO E LEONE LORENZO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 96 del 05.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.G. MANDURIA SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA
DEL CAMPO DI GIOCO PER QUATTRO GARE EFFETTIVE CON DECORRENZA
IMMEDIATA E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI DE
BLASIO COSIMO E LEONE LORENZO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato
Ufficiale n. 96 del 05.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
La Commissione Disciplinare,
• letti gli atti, sentito il difensore della reclamante;
• preso atto che la reclamante Manduria Sport ha chiesto la riduzione della squalifica di quattro
giornate del campo, nonché di tre giornate inflitte dal Giudice Sportivo ai calciatori De Blasio
Cosimo e Leone Lorenzo sul rilievo che dalle stesse risultanze del rapporto arbitrale la gara
ha avuto regolare conclusione, ancorchè sospesa per circa cinque minuti, e delle non
intenzionalità del pugno inferto al gomito del direttore di gara;
• rilevato che, con riferimento alla sanzione inflitta alla Società, sono emersi dubbi sulla
intenzionalità, da parte di alcuni calciatori e dirigenti del Manduria, di colpire l’arbitro tenuto
conto che quest’ultimo fu colpito al gomito “senza provocare dolore neppure temporaneo”
come risulta dal supplemento del rapporto di gara del 2.2.2003;
• che, valutati i fatti ascritti alla Società nella sua complessità, pur risultati gravi nella loro
obiettività, la Commissione ritiene congruo ridurre la sanzione a tre giornate di squalifica in
considerazione del comportamento fattivo di dirigenti della Società Manduria nella regolare
conclusione della gara;
• rilevato che, con riferimento alla sanzione di tre giornate di squalifica al De Blasio, è emerso
dallo stesso rapporto arbitrale che non vi fu alcuna protesta del calciatore il quale volle solo
richiamare l’attenzione dell’arbitro, tenuto conto della trattenuta al braccio per solo due
secondi senza provocare alcun dolore (v. R.A.);
• che, con riferimento alla sanzione di tre giornate di squalifica al calciatore Leone Lorenzo, è
emersa una protesta non vivace dello stesso alla decisione dell’arbitro di espellerlo;
• che appare congrua rispetto ai fatti accertati ridurre la sanzione al De Blasio ad una giornata
di squalifica e al Leoni a due giornate di squalifica,
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo riduce a tre giornate la squalifica del campo alla U.C. Manduria
Sport; a una giornata la squalifica a De Blasio Cosimo e a due giornate la squalifica a Leone
Lorenzo.
Nulla per la tassa non versata.
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