COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ANGRI 1927 AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 96 del 05.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ANGRI 1927 AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 96 del 05.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: • il G.S. ha inflitto l’ammenda di Euro 2.500,00 con diffida all’U.S. Angri in relazione alla condotte violente ed offensive tenute dai sostenitori della squadra nel corso della partita San Giuseppese/Angri del 02.02.2003; • l’U.S. Angri propone reclamo chiedendo la riduzione della sanzione in ragione dell’assenza di precedenti, della scarsa entità dei danni fisici subiti dall’Assistente Arbitrale e della infondatezza di parte delle accuse rivoltegli; • in effetti dal referto arbitrale risulta che non furono i sostenitori dell’U.S. Angri a lanciare oggetti vari in direzione della panchina della squadra avversaria, bensì furono “sostenitori locali che nel corso del secondo tempo in diverse occasioni colpivano con vari oggetti la panchina ospite, profferendo inoltre insulti e minacce nei confronti degli occupanti della stessa” /cfr. rapporto arbitrale). Tale condotta quindi va ascritta ai sostenitori della San Giuseppese e non a quelli dell’Angri. Peraltro tutti gli altri fatti ascritti correttamente all’Angri sono di notevole gravità avendo i sostenitori della reclamante effettivamente colpito un Assistente Arbitrale con due pietre che provocavano persistente dolore e con sputi che lo attingevano in più parti del corpo. • sanzione congrua per tale condotta appare essere quella di Euro 2.000,00 di ammenda con diffida, P.Q.M. in parziale accoglimento del ricorso riduce la sanzione inflitta all’U.S. Angri ad Euro 2.000,00 di ammenda e diffida. Trasmette gli atti al Giudice Sportivo per le proprie determinazioni in ordine alla condotta dei sostenitori della Sangiuseppese. Nulla per la tassa non versata.
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