COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ANGRI 1927 AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 96 del 05.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ANGRI 1927 AVVERSO L’AMMENDA DI EURO
2.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 96 del 05.02.2003
– Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
• il G.S. ha inflitto l’ammenda di Euro 2.500,00 con diffida all’U.S. Angri in relazione alla
condotte violente ed offensive tenute dai sostenitori della squadra nel corso della partita San
Giuseppese/Angri del 02.02.2003;
• l’U.S. Angri propone reclamo chiedendo la riduzione della sanzione in ragione dell’assenza di
precedenti, della scarsa entità dei danni fisici subiti dall’Assistente Arbitrale e della
infondatezza di parte delle accuse rivoltegli;
• in effetti dal referto arbitrale risulta che non furono i sostenitori dell’U.S. Angri a lanciare
oggetti vari in direzione della panchina della squadra avversaria, bensì furono “sostenitori
locali che nel corso del secondo tempo in diverse occasioni colpivano con vari oggetti la
panchina ospite, profferendo inoltre insulti e minacce nei confronti degli occupanti della
stessa” /cfr. rapporto arbitrale). Tale condotta quindi va ascritta ai sostenitori della San
Giuseppese e non a quelli dell’Angri. Peraltro tutti gli altri fatti ascritti correttamente
all’Angri sono di notevole gravità avendo i sostenitori della reclamante effettivamente colpito
un Assistente Arbitrale con due pietre che provocavano persistente dolore e con sputi che lo
attingevano in più parti del corpo.
• sanzione congrua per tale condotta appare essere quella di Euro 2.000,00 di ammenda con
diffida,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso riduce la sanzione inflitta all’U.S. Angri ad Euro 2.000,00 di
ammenda e diffida. Trasmette gli atti al Giudice Sportivo per le proprie determinazioni in ordine
alla condotta dei sostenitori della Sangiuseppese. Nulla per la tassa non versata.
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