COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/02/2003 – pubbl. su www.interregionale.com GARA DEL 12/01/2003 CALCIO POTENZA – NUOVA NARDO CALCIO S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/02/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
GARA DEL 12/01/2003 CALCIO POTENZA - NUOVA NARDO CALCIO S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 84 del 15 12003;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio della Nuova Nardò Calcio e
con il quale si invoca la vittoria a tavolino;
OSSERVA
Dal rapporto dell'arbitro, si evince che la gara veniva sospesa al 1° minuto del secondo tempo perché pur
risultando praticabile il terreno di gioco la società ospitante non era stata in grado di provvedere alla
risegnatura delle linee delle aree di rigore e di quelle perimetrali del rettangolo di gioco, risegnatura
resasi necessaria a seguito della neve caduta nei primi 45 minuti di gioco. Giova peraltro ricordare che
alla fine del primo tempo, la squadra ospite era in vantaggio per 2 a 0. Dall'intero supplemento di
rapporto arbitrale si evince come la società ASC Potenza non abbia improntata la propria condotta a
principi di lealtà sportiva. Nessuna attività é stata infatti posta in essere dalla ASC Potenza che
consentisse il regolare svolgimento del secondo tempo. La decisione della F.I.G.C. relativa alla regola 1
del gioco del calcio, relativamente a segnature e caratteristiche del terreno di gioco prevede testualmente
che " 2) in casi di neve il terreno può essere segnato con polvere di carbone o altro materiale visibile,
idoneo e non nocivo" E l'obbligo di provvedere a ciò incombe sulla società ospitante. Né può ritenersi
fatto eccezionale, in periodo invernale, la presenza di neve in una città come quella di Potenza. Ne
consegue che, ai sensi del 1° comma dell'art.12 del C.G.S. la ASC Potenza va ritenuta oggettivamente
responsabile del regolare svolgimento della gara;
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di comminare alla ASC Potenza la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.